Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento 1.della comunicazione inviata da INAIL del 15.06.2022, avente ad oggetto “Avviso pubblico ISI 2020. Codice Domanda ISI n. -OMISSIS-” (doc. n. 02); 2.della comunicazione inviata da INAIL del 22.07.2022, avente ad oggetto: “Avviso pubblico ISI 2020 – Rigetto Codice domanda ISI n. -OMISSIS-” (doc. n. 03); 3.dei verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della ricorrente, di INAIL) che hanno determinato o concorso a determinare il rigetto della domanda della ricorrente; 4.dell'elenco cronologico definitivo regionale pubblicato sul sito Inail, delle domande ammesse definitivamente (S), subentrate per l'ammissibilità (S-AMS), non ammissibili per carenza di fondi (N), decadute e/o non convalidate (N-DEC); 5.di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, inerente, presupposto, consequenziale, esecutivo anche infraprocedimentale e comunque connesso, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente; in subordine per il risarcimento dei danni per equivalente, ove sia impossibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, corrispondente all'importo del contributo che avrebbe conseguito la ricorrente se fosse stata legittimamente finanziata, pari alla somma finanziabile di € -OMISSIS- oltre IVA, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ammissibile al fine della misura per la quale è stata proposta la domanda.

Giustizia amministrativa202201350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico ISI 2020, unitamente al precedente preavviso di rigetto e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva partecipato al click-day dell’Avviso pubblico ISI 2020 per ottenere un finanziamento destinato alla riduzione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, mediante l’acquisto di carrelli e sistemi automatici di alimentazione. Dopo il superamento del vaglio iniziale di ammissibilità, INAIL aveva rilevato criticità amministrativo-formali e tecniche. Le prime erano state ritenute superate in seguito alle osservazioni della società, mentre la domanda era stata definitivamente respinta per ragioni tecniche: l’impresa disponeva già di macchinari per la movimentazione dei carichi; le difficoltà e la pericolosità del loro impiego non erano comprovate da elementi oggettivi; l’indice di rischio era stato calcolato con una metodologia diversa da quella prescritta dall’avviso, che richiedeva la norma UNI ISO 11228-2; erano stati inoltre utilizzati parametri di frequenza non corrispondenti a quelli dichiarati, sicché, applicando i corretti criteri di calcolo, l’indice risultava inferiore alla soglia minima finanziabile. La società ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento definitivo fosse fondato su motivi nuovi rispetto al preavviso di rigetto. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’avviso pubblico e degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, contraddittorietà e genericità della motivazione. In subordine ha chiesto il risarcimento del danno corrispondente al contributo non ottenuto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che il provvedimento definitivo non introduceva ragioni estranee al preavviso, ma conteneva precisazioni e approfondimenti conseguenti alle osservazioni presentate dalla società e pertinenti rispetto alle criticità già evidenziate. Il preavviso aveva già segnalato l’assenza nel DVR di una specifica valutazione del rischio, la mancanza di riscontri oggettivi sull’indice dichiarato e la disponibilità aziendale di carrello elevatore e carroponte. Il provvedimento finale aveva sviluppato tali rilievi, spiegando l’inidoneità della metodologia utilizzata, l’erroneità dei dati di frequenza e il mancato superamento della soglia di rischio prevista dall’avviso. Il giudice ha ritenuto che le censure contestassero sostanzialmente il giudizio tecnico di INAIL senza dimostrare palese illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o dei presupposti. Ha quindi ritenuto correttamente esercitata la discrezionalità tecnica dell’Ente, soggetta a sindacato giudiziale limitato alla plausibilità e razionalità tecnica della valutazione. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illegittimità dell’atto presupposto. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento definitivo può contenere precisazioni e approfondimenti rispetto al preavviso di rigetto quando siano conseguenti alle osservazioni dell’interessato e rimangano pertinenti alle criticità già comunicate; non sussiste violazione del contraddittorio procedimentale se non vengono introdotti motivi sostanzialmente nuovi.

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 81/2008

    Costituisce la base normativa dell’Avviso pubblico ISI per il finanziamento di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

  • art. 1, commi 862 e seguenti, l. 208/2015

    Richiamato quale fondamento legislativo del programma di finanziamento oggetto della domanda.

  • artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa e all’obbligo di corretta istruttoria e motivazione; il giudice non ha ravvisato violazioni.

Massime di principio

  • Nel procedimento avviato su istanza di parte, il provvedimento finale non viola l’art. 10-bis l. 241/1990 quando sviluppa, precisa o approfondisce le ragioni già prospettate nel preavviso di rigetto in risposta alle osservazioni dell’interessato, purché non introduca motivi sostanzialmente nuovi e autonomi.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione non comporta la sostituzione del giudice all’autorità procedente, ma è diretto a verificare la plausibilità, razionalità e coerenza tecnica della valutazione, nonché l’assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti e dei presupposti.
  • La contestazione dell’esito di una valutazione tecnica amministrativa non è sufficiente a ottenere l’annullamento dell’atto se il ricorrente non individua specifici errori metodologici, travisamenti o illogicità manifeste nella motivazione e nell’istruttoria.
  • Quando il diniego di un beneficio economico risulta legittimo, viene meno il presupposto per il risarcimento del danno richiesto in relazione alla mancata concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.