Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25631/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per annualità d'imposta in cui l'Ufficio aveva fatto valere, tra l'altro, il raddoppio dei termini di accertamento e la legittimità della notifica anticipata rispetto al termine ordinario, invocando ragioni di urgenza collegate a condotte penal-tributarie e al ritardo nella disponibilità del p.v.c. per la tardiva autorizzazione del pubblico ministero all'utilizzo a fini tributari delle risultanze delle indagini penali. La CTR aveva accolto solo in parte gli appelli, ritenendo non applicabile all'IRAP il raddoppio dei termini e non sufficienti le ragioni di urgenza prospettate dall'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 37 d.l. n. 223/2006, degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il raddoppio dei termini anche per l'IRAP; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto che l'imminente scadenza del termine non integrasse valida ragione di urgenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che l'autorizzazione del PM all'uso tributario delle indagini penali era stata concessa solo il 20.11.2012, a ridosso della scadenza del termine per notificare l'accertamento (31.12.2012).

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo consolidato l'orientamento per cui il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non si applica all'IRAP, perché per tale tributo le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR non ha adeguatamente esaminato la dedotta ragione d'urgenza collegata al contesto di presunta frode fiscale internazionale e alla tardiva disponibilità dell'autorizzazione del PM all'uso delle risultanze penali. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e rinviata alla CTR degli Abruzzi, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP, quando per il relativo tributo le violazioni non siano assistite da sanzioni penali.
  • Ai fini della deroga al termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di ragioni di urgenza specificamente riferibili al contribuente e al rapporto tributario, non potendo arrestarsi a un giudizio astratto o apodittico.
  • La deduzione di un fatto storico documentato negli atti impositivi e nel processo, se potenzialmente decisivo per la valutazione dell'urgenza, impone al giudice di merito una effettiva motivazione sul suo esame; l'omessa considerazione di tale circostanza può giustificare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.