Cassazione Civile, Ordinanza n. 25631/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per annualità d'imposta in cui l'Ufficio aveva fatto valere, tra l'altro, il raddoppio dei termini di accertamento e la legittimità della notifica anticipata rispetto al termine ordinario, invocando ragioni di urgenza collegate a condotte penal-tributarie e al ritardo nella disponibilità del p.v.c. per la tardiva autorizzazione del pubblico ministero all'utilizzo a fini tributari delle risultanze delle indagini penali. La CTR aveva accolto solo in parte gli appelli, ritenendo non applicabile all'IRAP il raddoppio dei termini e non sufficienti le ragioni di urgenza prospettate dall'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 37 d.l. n. 223/2006, degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso il raddoppio dei termini anche per l'IRAP; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto che l'imminente scadenza del termine non integrasse valida ragione di urgenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che l'autorizzazione del PM all'uso tributario delle indagini penali era stata concessa solo il 20.11.2012, a ridosso della scadenza del termine per notificare l'accertamento (31.12.2012).
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo consolidato l'orientamento per cui il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 non si applica all'IRAP, perché per tale tributo le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. Accoglie invece il secondo e il terzo motivo, osservando che la CTR non ha adeguatamente esaminato la dedotta ragione d'urgenza collegata al contesto di presunta frode fiscale internazionale e alla tardiva disponibilità dell'autorizzazione del PM all'uso delle risultanze penali. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e rinviata alla CTR degli Abruzzi, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato dall'Ufficio a sostegno del raddoppio dei termini di accertamento, ma ritenuto non decisivo per l'IRAP alla luce dell'orientamento di legittimità
artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamati in relazione all'IRAP; la Corte ribadisce che il raddoppio dei termini non opera per tale tributo
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
il raddoppio dei termini di accertamento previsto da tale norma non è applicabile all'IRAP
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
la Corte afferma che la nozione di ragioni di urgenza va valutata in concreto; il giudice di merito deve esaminare le circostanze dedotte dall'Ufficio a giustificazione della notifica anticipata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento previsto per le imposte sui redditi non si estende automaticamente all'IRAP, quando per il relativo tributo le violazioni non siano assistite da sanzioni penali.
- Ai fini della deroga al termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente, il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di ragioni di urgenza specificamente riferibili al contribuente e al rapporto tributario, non potendo arrestarsi a un giudizio astratto o apodittico.
- La deduzione di un fatto storico documentato negli atti impositivi e nel processo, se potenzialmente decisivo per la valutazione dell'urgenza, impone al giudice di merito una effettiva motivazione sul suo esame; l'omessa considerazione di tale circostanza può giustificare la cassazione della sentenza.
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