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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3324 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.R. ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia che aveva respinto l’appello, proposto il 1° agosto 2006, e confermato due cartelle di pagamento per IRPEF relative al 1997 e al 1998. Con il primo motivo ha contestato la validità delle notifiche delle cartelle, eseguite per posta e prive di relata. Con il secondo ha sostenuto che l’avviso di accertamento prodromico alla cartella IRPEF 1997 fosse stato notificato secondo una procedura non applicabile, dovendosi invece ricorrere all’art. 140 c.p.c. Con il terzo ha invocato il condono previsto dalla L. n. 350 del 2003 in relazione alla cartella IRPEF 1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento e, in tale ipotesi, non è necessaria una relata, essendo sufficiente l’avviso di ricevimento. Il secondo motivo è infondato, oltre a presentare carenze di autosufficienza: l’art. 140 c.p.c. opera quando l’indirizzo è noto e il destinatario è temporaneamente irreperibile, mentre l’art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica se il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto; il ricorrente non ha allegato un trasferimento entro lo stesso Comune prima della notifica del 12 maggio 2003 e non ha specificamente contestato l’avvenuta spedizione della raccomandata. Il terzo motivo è inammissibile per mancata descrizione dell’avviso e dell’istanza di condono e comunque infondato: dal ricorso risultava che il condono era stato negato e non era stata prospettata l’impugnazione del diniego. Le cartelle restano quindi valide. A.R. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    la notifica della cartella esattoriale (in alternativa a quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte) può anche essere eseguita, ai sensi della seconda parte della medesima disposizione, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e che, ove si adotti tale modalità, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla L. n. 890 del 1982, perfezionandosi la notifica con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, il quale ne attesta il perfezionamento medesimo senza necessità di apposita relata

    La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questa modalità si applicano le regole del servizio postale ordinario e l’avviso di ricevimento prova il perfezionamento della notifica senza necessità di una relata.

  • Art. 156 c.p.c.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente insieme all’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973; la Corte respinge la censura sulla mancanza della relata applicando la disciplina della notifica postale diretta della cartella.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)

    la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario, che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto; mentre va effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente, perchè trasferitosi in luogo sconosciuto.

    La procedura tributaria dell’art. 60, lett. e), si applica quando il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto; se invece l’indirizzo è noto e il destinatario è temporaneamente irreperibile al momento della consegna, si applica l’art. 140 c.p.c.

  • Art. 140 c.p.c.

    la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario, che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto; mentre va effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il notificatore non reperisca il contribuente, perchè trasferitosi in luogo sconosciuto.

    L’art. 140 c.p.c. è la modalità di notifica da seguire se il recapito è conosciuto ma il destinatario è temporaneamente assente o irreperibile; non è invece la procedura pertinente quando il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48

    La Corte non riconosce al ricorrente il beneficio del condono: la censura è priva degli elementi necessari per essere esaminata e, in ogni caso, il condono risultava negato, senza che fosse stata dedotta l’impugnazione del diniego.

  • L. n. 289 del 2002, art. 15

    La norma è invocata dal ricorrente in relazione al condono, ma la Corte non ne accoglie l’applicazione nel caso concreto: l’istanza era stata respinta e non risultava impugnato il provvedimento di diniego.

Massime di principio

  • La notifica diretta di una cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una relata separata: l’avviso di ricevimento attesta il perfezionamento e la relativa data.
  • Per scegliere la procedura di notifica degli atti tributari occorre distinguere la temporanea irreperibilità del destinatario presso un indirizzo noto dal suo trasferimento in luogo sconosciuto; la prima ricade nell’art. 140 c.p.c., il secondo nell’art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo specifico e sufficiente gli atti e i fatti su cui si fonda la censura; la mancata descrizione dell’avviso di accertamento o dell’istanza di condono può comportare l’inammissibilità del motivo.
  • L’invocazione di un condono non è sufficiente se il beneficio è stato negato: occorre contestare tempestivamente il diniego, altrimenti la decisione negativa resta efficace nel giudizio sulla cartella.

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