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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3325 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.T. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto legittimo l’accertamento notificato il 6 dicembre 1989 al padre P.A., poi deceduto, per maggiori imponibili IRPEF e ILOR conseguenti alla cessione, il 14 maggio 1984, di un terreno lottizzato; le sanzioni erano state dichiarate non dovute. Con i primi due motivi, la ricorrente ha denunciato violazione delle regole del previgente contenzioso tributario, del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché nullità della sentenza e del procedimento: l’avviso dell’udienza del 16 aprile 2009 era stato inviato agli «eredi di P.A.» a un indirizzo privo di collegamento con la residenza o il domicilio, elettivo o dichiarato, sia della ricorrente sia del defunto, e oltre dieci anni dopo la morte di quest’ultimo. Gli altri tre motivi contestavano nel merito la pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente il primo e il secondo motivo: la comunicazione dell’udienza non rispettava le regole applicabili, poiché inviata oltre un anno dalla morte del contribuente e a un indirizzo non corrispondente al suo domicilio eletto o alla sua residenza dichiarata. L’omissione di una valida comunicazione ha violato il contraddittorio e comportato la nullità della decisione. Gli altri tre motivi, relativi alla fondatezza dell’accertamento, sono stati dichiarati assorbiti e non esaminati. La sentenza della Commissione tributaria centrale è stata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi decisa definitivamente la fondatezza della pretesa fiscale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, comma 1

    La disposizione transitoria rende applicabile alla controversia, già pendente secondo il previgente sistema, la disciplina del contenzioso tributario contenuta nel D.P.R. n. 636 del 1972.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, comma 3

    ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, comma 3, la data di fissazione della decisione davanti alla Commissione tributaria centrale deve essere comunicata alle parti, dalla segreteria, almeno sessanta giorni prima, e che l'omissione di tale comunicazione comporta la violazione del contraddittorio e, conseguentemente, la nullità della decisione successivamente emessa

    La data dell’udienza di discussione deve essere comunicata alle parti almeno sessanta giorni prima; l’omissione della comunicazione determina violazione del contraddittorio e nullità della decisione.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, comma 3

    l'avvenuta comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione "agli eredi di P.A." all'indirizzo di (XXXXX), non soddisfa le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, comma 3, essendo stata eseguita a ben oltre un anno dalla morte del contribuente (in realtà ad oltre dieci anni dall'evento) e nemmeno, alla luce delle non contrastate affermazioni della ricorrente, presso il di lui domicilio eletto o la di lui residenza dichiarata.

    La comunicazione agli eredi deve rispettare le regole previste per il destinatario e non può considerarsi regolare se effettuata oltre un anno dalla morte del contribuente e presso un indirizzo diverso dal domicilio eletto o dalla residenza dichiarata.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile ratione temporis, la mancata comunicazione dell’udienza o una comunicazione eseguita in modo non conforme alle regole di notificazione può ledere il contraddittorio e determinare la nullità della decisione resa in assenza della parte.
  • Quando il contribuente è deceduto, la comunicazione diretta agli eredi deve rispettare le specifiche regole temporali e di indirizzo previste dalla disciplina applicabile; l’invio a un recapito privo di collegamento con il domicilio o la residenza rilevanti non basta a garantire la partecipazione al processo.
  • Se la decisione è cassata per un vizio processuale che impedisce un valido contraddittorio, le censure sul merito possono restare assorbite: la cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza dell’accertamento.

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