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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3326 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.T. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale, denunciando con i primi due motivi la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa e la nullità del procedimento. L’udienza di discussione del 16 aprile 2009 non le era stata regolarmente comunicata: l’avviso era stato inviato agli «eredi di P.A.» a un indirizzo privo di collegamento con la residenza o il domicilio del defunto e della ricorrente, oltre dieci anni dopo la morte di P.A. Gli altri tre motivi contestavano nel merito la pretesa fiscale relativa al maggior imponibile IRPEF e ILOR derivante dalla cessione di un terreno lottizzato, avvenuta il 14 maggio 1984 e registrata il 16 maggio 1984.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi: la comunicazione della data dell’udienza era irregolare e l’omissione di una valida comunicazione ha violato il contraddittorio, determinando la nullità della decisione della Commissione tributaria centrale. Gli altri motivi, relativi alla fondatezza dell’accertamento, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La sentenza cassata aveva riformato le decisioni di merito precedenti, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento notificato il 6 dicembre 1989, pur escludendo le sanzioni; tale pretesa fiscale non è stata decisa nel merito dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 27, comma 3

    ai sensi del D.P.R n. 636 del 1972, art. 27, coma 3, la data di fissazione della decisione davanti alla Commissione tributaria centrale deve essere comunicata alle parti, dalla segreteria, almeno sessanta giorni prima, e che l'omissione di tale comunicazione comporta la violazione del contraddittorio e, conseguentemente, la nullità della decisione successivamente emessa

    La data dell’udienza davanti alla Commissione tributaria centrale deve essere comunicata alle parti almeno sessanta giorni prima. La mancanza della comunicazione prescritta viola il contraddittorio e rende nulla la decisione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 31, comma 3

    l'avvenuta comunicazione della fissazione dell'udienza di discussione "agli eredi di P.A." all'indirizzo di (XXXXX) non soddisfa le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, comma 3, essendo stata eseguita a ben oltre un anno dalla morte del contribuente (in realtà ad oltre dieci anni dall'evento) e nemmeno, alla luce delle non contrastate affermazioni della ricorrente, presso il di lui domicilio eletto o la di lui residenza dichiarata.

    La comunicazione agli eredi deve rispettare le modalità previste dalla norma e raggiungere un recapito riferibile al domicilio eletto o alla residenza dichiarata del contribuente; non è sufficiente inviarla a un indirizzo privo di collegamento con questi, specialmente se effettuata molto tempo dopo la morte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 75, comma 1

    ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, comma 1, alla presente controversia si applica la disciplina del previgente "contenzioso tributario", contenuta del D.P.R n. 636 del 1972.

    Per le controversie soggette alla disciplina transitoria, la procedura applicabile è quella del previgente contenzioso tributario disciplinato dal D.P.R. n. 636 del 1972.

Massime di principio

  • Nel processo tributario regolato dal D.P.R. n. 636 del 1972, la fissazione dell’udienza davanti alla Commissione tributaria centrale deve essere comunicata almeno sessanta giorni prima; l’omissione della comunicazione prescritta comporta la nullità della decisione per violazione del contraddittorio.
  • La comunicazione destinata agli eredi non è valida per il solo fatto di essere indirizzata genericamente a «gli eredi»: occorre rispettare le modalità previste e utilizzare un recapito collegato al domicilio eletto o alla residenza dichiarata del contribuente.
  • Quando è accolto un motivo processuale che comporta la cassazione della decisione, i motivi che contestano il merito della pretesa fiscale possono restare assorbiti: la cassazione per vizio procedurale non equivale a una decisione sulla fondatezza dell’accertamento.

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