Sentenza del 08/02/2017 n. 3331 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva dal silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di crediti d’imposta relativi agli anni 1984-1989 e 1992. La CTP di Viterbo aveva accolto parzialmente i ricorsi, riconoscendo il rimborso e gli interessi ma escludendo il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. La CTR del Lazio aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul rimborso, dopo il pagamento da parte dell’Ufficio, e negato la giurisdizione tributaria sulla domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria. La Banca ha impugnato quest’ultima statuizione, sostenendo la giurisdizione del giudice tributario e il proprio interesse alla decisione, anche in ragione dei costi e delle conseguenze economiche causati dalla prolungata indisponibilità delle somme. L’Agenzia, in cassazione, ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, ma ha contestato la prova del danno ulteriore rispetto agli interessi già pagati e ha eccepito la carenza d’interesse al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Banca, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che il giudice tributario può conoscere della domanda di maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG e che tale danno è astrattamente risarcibile ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Non ha però riconosciuto direttamente il risarcimento: nel giudizio di rinvio la CTR dovrà esaminare con particolare rigore le prove e verificare che la Banca abbia indicato specificamente il pregiudizio causato dall’indisponibilità del denaro. La questione della prova del danno resta dunque da decidere; le spese sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 1224, comma 2, c.c.
La Commissione Tributaria Regionale ha dunque errato nel ritenere non applicabile nel caso dell'obbligazione di rimborso dell'IRPEG il disposto dell'art. 1244 c.c. , comma 2, in quanto non si può negare in astratto il diritto del contribuente al risarcimento del maggior danno da ritardo nel rimborso IRPEG; salvo adottare particolare rigore nella valutazione della prova di tale danno, proprio in ragione della specialità della fattispecie tributaria.
Il contribuente può chiedere il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardo nel rimborso tributario, oltre agli interessi; deve però allegare e provare in modo rigoroso che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito di impiegare diversamente il denaro e di evitare o limitare gli effetti dell’inflazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2
Premesso che non vi è contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate controricorrente sulla giurisdizione dei giudice tributario adito per il rimborso di imposte non dovute e per il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, in applicazione del principio di concentrazione (S.U. n. 16871 del 2007 e n. 14499 del 2010; Cass. 5 n. 17993 del 19/10/2012), il ricorso è fondato e va accolto.
La domanda di maggior danno da svalutazione monetaria collegata al ritardato rimborso di imposte non dovute può essere trattata dal giudice tributario insieme alla pretesa restitutoria, in applicazione del principio di concentrazione della tutela.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Questa Corte ha poi già avuto modo di precisare, in tema di imposte sui redditi, che qualora il contribuente evidenzi nella dichiarazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, un credito d'imposta, non occorre da parte sua alcun altro adempimento ai fini di ottenerne il rimborso, in quanto tale condotta costituisce già istanza di rimborso, che tiene luogo, a tutti gli effetti, di quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, essendo l'Amministrazione edotta, con la dichiarazione, dei conteggi effettuati dal contribuente posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria.
Per i crediti d’imposta sui redditi indicati in dichiarazione secondo le modalità di legge, la dichiarazione stessa vale come istanza di rimborso e non occorre una distinta richiesta ai sensi dell’art. 38.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
tanto ciò è vero che da quel momento, impedita ovviamente la decadenza, decorre, secondo i principi generali, l'ordinario termine di prescrizione decennale per l'esercizio della relativa azione dinanzi al giudice tributario ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2: cfr. da ultimo Cass. n. 16797/16).
Quando il credito è stato esposto in dichiarazione, dalla dichiarazione decorre il termine ordinario decennale di prescrizione per far valere la relativa azione davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Il ritardato rimborso di un’imposta può generare, oltre agli interessi, un danno ulteriore risarcibile; il suo riconoscimento non è automatico e richiede allegazioni specifiche e prova rigorosa del pregiudizio concretamente subito.
- Per dimostrare il maggior danno non basta richiamare in astratto inflazione, mancata liquidità o opportunità d’investimento perdute: occorre provare in modo circostanziato come la tempestiva disponibilità delle somme avrebbe consentito di evitare o ridurre il danno.
- La domanda di risarcimento del maggior danno direttamente connesso al ritardato rimborso tributario rientra nella giurisdizione tributaria e può essere trattata insieme alla domanda di rimborso.
- Per i crediti d’imposta sui redditi correttamente indicati in dichiarazione, la dichiarazione può valere come istanza di rimborso; la pretesa può essere azionata entro il termine ordinario decennale di prescrizione.
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