Sentenza del 08/02/2017 n. 3333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava un avviso di mora per omessi versamenti di IRPEG e ILOR, relativi al periodo d’imposta 1989, rilevati tramite controllo ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva dichiarato di essersi avvalsa del condono e aveva ottenuto dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo l’accoglimento del ricorso. L’Agenzia aveva appellato, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva dichiarato l’appello tardivo: in caso di mancata consegna del plico, aveva considerato perfezionata la notifica per il notificante il decimo giorno successivo al deposito presso l’ufficio postale. In cassazione l’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890/1992, sostenendo che, per verificare la tempestività dell’impugnazione, rileva la data di consegna del plico all’ufficio postale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato tardivo l’appello e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché applichi il principio secondo cui la notifica è tempestiva per il notificante quando questi ha compiuto le formalità di propria competenza, tra cui la consegna del plico all’ufficio postale. Il giudice di rinvio dovrà inoltre regolare le spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso nel merito la pretesa tributaria né l’appello dell’Agenzia.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, nel testo risultante dagli interventi della Corte costituzionale e dalle successive modifiche legislative
la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, pur restando fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti.
Ai fini del rispetto del termine per impugnare, la tempestività per chi notifica dipende dal compimento delle formalità poste a suo carico; nel caso deciso, il momento rilevante è la consegna del plico all’ufficio postale. Gli effetti della notifica per il destinatario restano invece subordinati al completamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione è indicata come base del motivo di ricorso per cassazione con cui l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione della disciplina della notificazione postale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
È la disposizione richiamata per il controllo della dichiarazione dei redditi da cui derivava la contestazione degli omessi versamenti di IRPEG e ILOR.
Massime di principio
- Quando si valuta se un’impugnazione è stata proposta entro il termine, la data rilevante per il notificante è quella in cui compie l’atto posto a suo carico dalla legge; per la notificazione postale, è la consegna del plico all’ufficio postale, non il successivo perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
- La scissione degli effetti della notificazione tutela il notificante rispetto ai tempi del procedimento postale, ma non anticipa gli effetti della notifica per il destinatario, che si producono soltanto quando il procedimento si perfeziona nei suoi confronti.
- Se il giudice dichiara tardiva un’impugnazione applicando, per il notificante, una data di perfezionamento successiva alla consegna del plico all’ufficio postale, la decisione può essere cassata; il rinvio non comporta però, di per sé, una decisione sul merito della controversia originaria.
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