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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3327 - Corte di Cassazione

Accertamenti bancari - Risultanze - Inversione dell'onere della prova - giustificazioni a carico del contribuente - Art. 32 comma 1° n. 2) del DPR n. 600/1973- Applicabilità- Inserimento dati scritture contabili- Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento: Ires per il 2006 e Iva e Irap per il 2005. Per il 2005 l’Ufficio aveva ricavato dagli accertamenti bancari maggiori ricavi presunti per complessivi 147.717 euro, riferiti a versamenti per 46.500 euro e prelevamenti per 101.217 euro. La società sosteneva che la presunzione non potesse operare perché le operazioni erano state annotate nel libro giornale. Contestava inoltre la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, la violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente e, per il 2006, il disconoscimento di costi per 90.900 euro e la ripresa di una plusvalenza non dichiarata di 115.003 euro. In memoria chiedeva anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Cassazione ha accolto il quarto motivo relativo agli accertamenti bancari, dichiarato assorbito il terzo e rigettato gli altri motivi. Ha stabilito che, ai fini delle imposte dirette, la presunzione di maggiori ricavi non opera se il contribuente prova che prelievi e versamenti sono stati regolarmente registrati nelle scritture contabili; ai fini Iva occorre verificare che i dati siano stati inseriti nei registri e riportati nella dichiarazione. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria del 25 novembre 2011 e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per gli accertamenti indicati e per la decisione sulle spese. È stato respinto il motivo sulle garanzie procedimentali: l’accesso presso i locali della società era avvenuto, ma il termine dilatorio di 60 giorni era stato rispettato. È stato rigettato anche il motivo sui costi di 90.900 euro, la cui esistenza e inerenza dovevano essere provate dalla società e che i giudici di merito avevano ritenuto non documentati; di conseguenza è rimasta ferma, in questa fase, la ripresa della plusvalenza di 115.003 euro. Le richieste di rinvio pregiudiziale UE sono state disattese. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    A norma dell'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i prelevamenti e gli accreditamenti risultanti dai conti correnti bancari costituiscono presunzione di maggiori ricavi alla preliminare condizione che essi "non risultino dalle scritture contabili". Pertanto, ai fini delle imposte dirette, la presunzione legale non opera qualora il contribuente dimostri di avere inserito i dati relativi a prelievi e versamenti nelle scritture contabili.

    Per le imposte dirette, la presunzione bancaria di maggiori ricavi è subordinata al fatto che le operazioni non risultino dalle scritture contabili. La prova della loro regolare registrazione esclude l’operatività della presunzione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

    Con disposizione similare il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, stabilisce, in materia di Iva, che i dati degli accertamenti bancari sono posti a base delle rettifiche ai fini Iva se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella dichiarazione.

    Ai fini Iva, il contribuente può superare l’utilizzo dei dati bancari dimostrando di averne tenuto conto nella dichiarazione; in sede di rinvio va verificata anche la loro iscrizione nei registri Iva.

  • Legge 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    Nel caso in esame non è controverso che vi sia stato un accesso dei verificatori presso i locali della società finalizzato alla richiesta della documentazione contabile esaminata successivamente presso l'Ufficio, con redazione del relativo verbale ed applicabilità del termine dilatorio previsto dal L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Tuttavia la sequenza temporale risultante dai dati esposti nella sentenza impugnata, e confermati dalla stessa società ricorrente, denota che il termine dilatorio in oggetto è stato ampiamente rispettato.

    Quando i verificatori accedono ai locali in cui si svolge l’attività, si applicano le garanzie procedimentali previste dalla norma, compreso il termine dilatorio di 60 giorni; nel caso concreto, però, tale termine era stato rispettato.

  • Codice civile, art. 2697

    In tema di determinazione del reddito di impresa, l'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi incombe al contribuente.

    Spetta al contribuente provare sia l’effettiva esistenza dei costi sia la loro inerenza all’attività d’impresa; la Cassazione non può sostituire una propria valutazione a quella di merito sulla documentazione.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, per le imposte dirette la registrazione effettiva di prelievi e versamenti nelle scritture contabili può neutralizzare la presunzione legale di maggiori ricavi; non basta una generica contestazione dell’accertamento, occorre provare la corretta contabilizzazione.
  • Per l’Iva va verificato separatamente se i movimenti bancari siano stati recepiti nei registri e nella dichiarazione: la sola annotazione in altre scritture contabili non risolve necessariamente la questione.
  • Le garanzie e il termine dilatorio di 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività. Se il termine è rispettato, la censura fondata sulla sua violazione non può essere accolta.
  • In materia di reddito d’impresa, il contribuente deve documentare l’esistenza e l’inerenza dei costi dedotti; la sola registrazione contabile non assicura la deducibilità se la documentazione è ritenuta insufficiente.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definizione favorevole dell’intera controversia: il giudice di rinvio deve svolgere le verifiche contabili indicate e decide nuovamente nei limiti del principio di diritto.

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