Cassazione Civile, Sentenza n. 17393/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006. L'Agenzia aveva ripreso a tassazione sconti e costi ritenuti non deducibili: in particolare sconto riconosciuto al cliente PAM (costi non deducibili per €182.000), indebita detrazione IVA per €25.000 relativa a sconti riconosciuti nel gruppo Selex/Unicomm, oltre a contributi promozionali considerati non documentati per €55.583 (PAM) e €15.677,40 (Aspiag). La contribuente impugnava per (i) errata interpretazione dell'accordo transattivo con PAM (artt. 1362, 1363, 1367 c.c., artt. 100 e 109 TUIR), (ii) violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972 circa la detrazione IVA sullo sconto Selex/Unicomm, e (iii) errata valutazione sull'esistenza e deducibilità dei contributi promozionali documentati da fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta congiunta di rinvio per l'applicazione delle novità del d.lgs. n.220/2023 alle controversie pendenti e ha confermato che tale novella non si applica retroattivamente ai ricorsi instaurati prima della sua entrata in vigore. Sulla sostanza, ha giudicato i motivi inammissibili perché miravano alla rivalutazione del fatto e delle prove (cosa non consentita in cassazione), ribadendo che incombe sul contribuente l'onere della prova dell'esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi e della documentazione probatoria per gli sconti (note di accredito, causali). Conseguentemente sono stati confermati i rilievi della CTR: lo sconto PAM qualificato come erogazione liberale non deducibile (€182.000), l'indebita detrazione IVA (€25.000) esclusa in quanto lo sconto è stato qualificato fuori campo IVA, e l'indeducibilità dei contributi promozionali per €55.583 e €15.677,40 per mancata produzione/insufficiente documentazione dei contratti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in complessivi €5.800, oltre spese prenotate a debito e ulteriori importi ai sensi dell'art.13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
Codice civile, artt. 1362, 1363, 1367
Richiamati dalla ricorrente in relazione all'interpretazione dell'accordo transattivo con PAM; la Corte ha ritenuto che la questione attiene alla valutazione dei fatti e delle prove e non a un errore di diritto meritevole di cassazione.
La norma è stata richiamata in relazione alla nozione di erogazione liberale: la Corte ha confermato che spese antieconomiche, non giustificate nei fatti e documenti, possono essere qualificate come liberalità non deducibili ai fini delle imposte dirette.
Richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi; la Corte ha ribadito che l'onere della prova dell'inerenza e della coerenza economica dei costi spetta al contribuente e che la mancanza di documentazione idonea legittima la negazione della deducibilità.
Art. 26 d.P.R. 633/1972 (commi 2 e 3)
La Corte ha interpretato la disciplina IVA nel senso che, ai fini della detrazione e della legittimazione delle note di credito, occorre che l'accordo sulla riduzione del corrispettivo sia documentato (trasfusione in note di accredito con relativa causale); in mancanza la detrazione IVA può essere esclusa.
Art. 48 d.lgs. n.546/1992 (conciliazione fuori udienza)
Richiamato nel contesto della richiesta di rinvio per trattative: la Corte ha osservato che la conciliazione 'fuori udienza' prevista da tale disposto non è applicabile retroattivamente ai ricorsi già instaurati, salvo quanto espressamente previsto dalla novella.
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione."
La Corte ha chiarito, conformemente alla propria giurisprudenza, che la novella si applica solo ai ricorsi instaurati dopo l'entrata in vigore (decorrenza prevista dal decreto) e non ai giudizi già pendenti, pertanto la richiesta congiunta di rinvio è inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro di censura nel ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto che i motivi prospettavano una rivalutazione fattuale delle prove e pertanto non ricadevano nell'ambito di applicazione di tale motivo di cassazione.
Art. 48-bis d.lgs. n.546/1992 (conciliazione in udienza)
Richiamato per distinguere la conciliazione in udienza (che prevede differimento udienza) da quella fuori udienza; la Corte ha osservato che l'estensione di talune forme di conciliazione alla Cassazione non è stata operata per tutte le ipotesi, quindi non giustificava il rinvio richiesto.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione alla liquidazione di ulteriori somme a carico del ricorrente in caso di soccombenza: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tali versamenti.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi e IVA l'onere della prova dell'esistenza, inerenza e coerenza economica dei costi spetta al contribuente: la semplice contabilizzazione non è sufficiente, è necessaria documentazione probatoria che ne giustifichi natura e causalità.
- Gli sconti e gli abbuoni riconosciuti alla clientela sono deducibili solo se risultano da un accordo provato (anche verbalmente se concretizzato in note di accredito) e se la causale e il criterio di determinazione sono documentati; in mancanza possono essere qualificati come liberalità non deducibili.
- Per la detrazione IVA occorre documentare la riduzione del corrispettivo (es. note di accredito con causale) e dimostrare il collegamento contrattuale: l'assenza di allegati/contratti probanti può comportare l'esclusione della detrazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione delle prove di merito: i motivi di cassazione devono riguardare questioni di diritto; le doglianze che implicano una ritrattazione del giudizio sulle prove sono inammissibili.
- Le novità procedurali introdotte dal d.lgs. n.220/2023 in materia di contenzioso tributario non si applicano automaticamente ai ricorsi instaurati anteriormente alla data di decorrenza prevista dal decreto; occorre verificare la specifica disciplina di decorrenza per ciascuna disposizione.
- Quando si contestano sconti o contributi promozionali, è consigliabile conservare e produrre contratti, allegati, note di accredito e ogni documentazione che espliciti criteri, causali e beneficiari per evitare qualificazioni come erogazioni liberali o indeducibilità.
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