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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17272/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva riformato la sentenza di primo grado favorevole ai coniugi Ferracini per mancato adempimento degli obblighi informativi relativi all'acquisto di un bond della Repubblica argentina negoziato nel 2001. In sede di cassazione sono state sollevate due questioni principali: (i) eccezione della banca di improcedibilità/improseguibilità dell'azione a causa della sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa (art. 83 T.U.B. e d.l. 99/2017), e (ii) censura sulla valutazione di merito circa l'adempimento degli obblighi informativi ex art. 28 TUF/Regolamento Consob n.11522/98 e sull'inadeguatezza dell'operazione (art. 29 Regolamento Consob), contestando l'attendibilità di prove testimoniali e documentali ritenute decisive dalla corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla questione dell'improcedibilità la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione della banca, richiamando e confermando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui, nella liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ai sensi del d.l. n.99/2017 (conv. l. n.212/2017), opera il rinvio al T.U.B. e, per gli aspetti non disciplinati, alle disposizioni della legge fallimentare: ne consegue la possibilità di ammissione dei crediti con riserva (art. 96 legge fall.) nello stato passivo della l.c.a., per cui un giudizio di merito già instaurato prima dell'apertura della l.c.a. non diviene automaticamente improcedibile. Quanto al motivo di merito, la Corte ha ritenuto che la censura costituisse un sindacato di merito sulla valutazione delle prove (testimonianze e documenti) effettuata dalla corte d'appello, sindacato non consentito in cassazione in mancanza di omesso esame di fatti decisivi; inoltre la corte territoriale aveva accertato documentualmente l'adempimento degli obblighi informativi e la conferma scritta dell'investitore in presenza di segnalazione di inadeguatezza. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (liquidate in Euro 4.200,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • d.l. n. 99 del 2017 (conv. con modificazioni in l. n. 212 del 2017), art. 2

    per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate

    La Corte ha interpretato questo richiamo come apertura all'applicazione delle norme del T.U.B. e, per gli aspetti non disciplinati, alle norme della legge fallimentare, consentendo così l'operatività dell'istituto dell'ammissione dei crediti con riserva nella l.c.a. delle banche venete.

  • art. 83 Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993)

    Dal termine previsto nel comma 1, contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e art. 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare

    La Corte ha chiarito che l'art. 83 non esclude di per sé l'ammissione dei crediti con riserva: esso disciplina gli effetti della l.c.a. ma non contiene le regole integrali sulla formazione dello stato passivo, che richiamano a loro volta gli istituti della legge fallimentare.

  • art. 80 Testo Unico Bancario

    le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione ... per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare

    La Corte ha utilizzato questo rinvio per legittimare l'estensione, nella l.c.a. bancaria, di istituti propri della legge fallimentare quali l'ammissione con riserva dei crediti, nel rispetto del criterio di compatibilità.

  • art. 96 legge fallimentare (secondo comma, n. 3)

    Norma fondamentale secondo la quale i crediti accertati con sentenza non passata in giudicato pronunziata prima della dichiarazione di fallimento vanno ammessi al passivo con riserva; la Corte ne ha riconosciuto l'applicabilità, per raccordo normativo, anche nelle l.c.a. delle banche richiamate dal d.l. 99/2017.

  • art. 52 legge fallimentare

    Principio del concorso formale che impone l'accertamento dei crediti secondo le norme del Capo V; la disciplina costituisce il contesto normativo per valutare le deroghe come l'art. 96 in tema di ammissione con riserva.

  • art. 86 legge fallimentare

    Norma richiamata dalla Corte come parte della disciplina sulla formazione dello stato passivo; non ostativa all'applicazione dell'ammissione con riserva nella l.c.a. bancaria.

  • art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Stabilisce gli obblighi informativi attivi dell'intermediario riguardo esperienza, situazione finanziaria, obiettivi e propensione al rischio; la corte d'appello ha ritenuto che tali obblighi possano essere provati con qualsiasi mezzo, inclusa la testimonianza.

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998

    Disciplina il dovere di astensione dell'intermediario in caso di operazioni inadeguate, ma prevede la possibilità di eseguirle se l'investitore insiste e conferma per iscritto di voler procedere; la Corte ha ritenuto decisiva la presenza di ordine scritto di acquisto.

  • art. 21 T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998)

    Citato nella censura dei ricorrenti in relazione agli obblighi informativi e alla classificazione dell'investitore; la Corte non ha ritenuto fondata la censura rilevando che si trattava di sindacato di merito sulle valutazioni probatorie.

Massime di principio

  • La sottoposizione di una banca a liquidazione coatta amministrativa non rende automaticamente improcedibile un giudizio civile instaurato prima dell'apertura della l.c.a. se è già stata pronunciata una sentenza di merito: il creditore può essere ammesso al passivo con riserva ai sensi dell'art. 96 legge fall., per effetto del rinvio operato dall'art. 2 del d.l. 99/2017 al T.U.B. e, per gli aspetti non disciplinati, alla legge fallimentare.
  • L'ammissione con riserva tutela l'effettività della tutela giurisdizionale evitando l'obbligo per il creditore di ricominciare sempre daccapo il procedimento di accertamento dinanzi alla procedura concorsuale; il commissario può comunque proseguire o proporre impugnazione.
  • In giudizio di merito gli obblighi informativi degli intermediari (art. 28 Regolamento Consob) e l'obbligo di astensione o di acquisizione di conferma scritta in caso di operazione inadeguata (art. 29 Regolamento Consob) si valutano in base alla prova complessiva: documenti e testimonianze possono essere valutati dal giudice del merito e tale valutazione non è rivedibile in cassazione se non sussiste omesso esame di fatto decisivo.
  • Per difendere efficacemente la posizione del risparmiatore: conservare e produrre sempre la documentazione comprovante le informazioni ricevute e le eventuali avvertenze (registrazioni, ordini scritti, comunicazioni), ottenere e conservare sentenze di merito; in caso di l.c.a. chiedere tempestivamente l'ammissione al passivo con riserva.
  • Per la banca o il commissario: la procedura di formazione dello stato passivo nella l.c.a. è svolta d'ufficio ma è compatibile con l'ammissione con riserva prevista dall'art. 96 della legge fallimentare; occorre quindi valutare la prosecuzione dei giudizi di impugnazione nei termini e modi consentiti.

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