Cassazione Civile, Sentenza n. 17289/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione della residenza fiscale della società (accusa di "esterovestizione"). La Commissione ha ritenuto fittizia la residenza lussemburghese: la società ha formalmente sede in Lussemburgo ma gli asset patrimoniali sono costituiti esclusivamente da immobili siti in Italia, i ricavi derivano unicamente da canoni relativi a quegli immobili, l'operazione di conferimento dei beni è prossima nel tempo all'aumento di capitale, e il capitale è quasi interamente detenuto dal conferente italiano. La Commissione ha quindi basato la propria decisione principalmente sulla localizzazione territoriale dei beni. Il ricorrente ha contestato tale valutazione sostenendo che la sede effettiva (luogo di direzione e amministrazione) fosse in Lussemburgo, dove risiedevano gli amministratori e si svolgevano le assemblee, e che la Commissione non avesse correttamente applicato la nozione di "sede dell'amministrazione / sede effettiva".
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha censurato l'operato della Commissione per avere valorizzato esclusivamente la collocazione degli asset ignorando o sminuendo l'efficacia dimostrativa degli elementi che indicavano un'attività direttiva e amministrativa svolta in Lussemburgo (residenza degli amministratori, convoco e svolgimento delle assemblee). La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarato assorbiti gli altri motivi di impugnazione, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione, per un rinnovato esame volto a determinare la sede effettiva della società alla luce dei principi richiamati; ha inoltre disposto che la Corte di merito regoli le spese del giudizio di questo grado.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
La nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla sede legale, coincide con la "sede effettiva" (di matrice civilistica): il luogo dove si svolgono concretamente le attività amministrative e di direzione e dove si convocano le assemblee; occorre valutare il complesso dei fattori sostanziali, non solo dati formali
Corte di giustizia UE, Planzer Luxembourg Sàrl, 28 giugno 2007
La nozione di sede dell'attività economica "indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima"; la determinazione implica la considerazione di un complesso di fattori, tra cui sede statutaria, luogo dell'amministrazione centrale, luogo di riunione dei dirigenti, domicilio dei principali dirigenti, luogo di tenuta dei documenti amministrativi e contabili, svolgimento delle attività finanziarie
La Corte nazionale applica il principio comunitario: per determinare la sede effettiva occorre valutare molteplici fattori e non basarsi su un solo elemento materiale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali pronunce richiamate)
Cass. 16/06/1984, n. 3604; 04/10/1988, n. 5359; 18/01/1997, n. 497; 13/04/2004, n. 7037; 12/03/2009, n. 6021; 28/01/2014, n. 2813; Cass. 03/06/2021, n. 15424; Cass. 21/06/2019, n. 16697; Cass. Sez. T., 19/01/2023, n. 1554 e seguenti
Costante orientamento secondo cui la "sede dell'amministrazione" coincide con la "sede effettiva"; la valutazione è fattuale e complessiva e può tener conto anche dell'attività principale ove questo deponga per una diversa collocazione effettiva
Massime di principio
- La sola localizzazione degli asset (come immobili in Italia) non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esterovestizione: va valutata la "sede effettiva" secondo un insieme di elementi fattuali
- I fattori centrali per individuare la sede effettiva sono: luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali, residenza dei principali amministratori, luogo di convocazione e svolgimento delle assemblee, tenuta dei documenti amministrativi e contabili, svolgimento delle principali attività finanziarie e bancarie
- Indizi quali la prossimità temporale tra conferimento di beni e aumento di capitale e la quasi totalità della proprietà in capo a un conferente italiano possono concorrere a formare un quadro indiziario di esterovestizione, ma richiedono una valutazione complessiva e probatoria
- L'Amministrazione fiscale deve fornire una motivazione completa e concreto-probatoria: non è sufficiente fare leva esclusivamente sulla collocazione degli asset; occorre dimostrare che le funzioni direttive e amministrative non si svolgevano effettivamente all'estero
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è cruciale documentare l'effettiva gestione estera (verbali di assemblea, prove di riunioni degli organi sociali, contratti di locazione e ufficio estero, conti bancari esteri, dipendenti e consulenti locali, documentazione fiscale estera)
- La determinazione della sede effettiva è questione di fatto riservata al giudice di merito: la Corte di legittimità controlla la corretta applicazione dei principi giuridici, non rivaluta arbitrariamente i fatti accertati
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