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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17331/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente aveva eseguito, tra marzo e maggio 2017 (anche tramite terzi), lavori di coltivazione e raccolto di un vigneto per un importo complessivo di €32.500 su un fondo poi acquistato dai Cristina. Poiché i resistenti avevano fatto propri i frutti (vendemmia dal valore superiore a €37.000), la ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 821, comma 2, c.c. Il Tribunale di Pavia aveva accolto la domanda solo nei confronti di Cesare; la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma, aveva riconosciuto alla ricorrente solo €17.919,18 ritenendo rimborsabili soltanto le spese realmente "utili" per la produzione e il raccolto, escludendo quelle "sovrabbondanti o non necessarie". La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e errata applicazione dell'art. 821 c.c. e dell'art. 2041 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 821, comma 2, c.c., il soggetto che ha fatto propri i frutti è tenuto a rimborsare le spese per produzione e raccolto solo nei limiti delle spese indispensabili e necessarie; le spese sovrabbondanti, superflue o non necessarie non sono correlate all'arricchimento e pertanto non sono rimborsabili. Il ricorso è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità, liquidate in €4.000,00 per compensi professionali più €200,00 per esborsi e rimborso forfettario del 15% oltre accessori di legge, e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato secondo le norme citate.

Norme richiamate

  • art. 821 c.c.

    «Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto»

    La norma va interpretata limitando il rimborso alle sole spese indispensabili e necessarie per la produzione e il raccolto; non sono rimborsabili spese sovrabbondanti, superflue o non necessarie che non hanno contribuito all'arricchimento del percettore dei frutti.

  • art. 2041 c.c.

    Il principio di ripetizione dell'arricchimento senza causa è richiamato: il risparmio di una spesa da parte del percettore dei frutti costituisce arricchimento rimborsabile nei limiti in cui esso corrisponda a una diminuzione patrimoniale dell'altra parte; tuttavia il risparmio deve riguardare spese ordinarie o necessarie, non spese voluttuarie o superflue.

  • art. 1149 c.c.

    Richiamato per collegare il diritto alla restituzione dei frutti al limite delle spese sostenute per la relativa produzione, a supporto dell'interpretazione restrittiva delle spese rimborsabili.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3)

    Norma processuale richiamata quale motivo di ricorso (violazione di legge): il ricorso per cassazione era fondato su presunta errata interpretazione/ applicazione delle norme civili; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 13 d.p.r. 115/2002

    Norme sui contributi unificati e sanzioni amministrative: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 821, comma 2, c.c., il soggetto che fa propri i frutti è tenuto a rimborsare solo le spese effettivamente necessarie e indispensabili per la produzione e il raccolto; spese sovrabbondanti, superflue o non necessarie non sono rimborsabili.
  • Il diritto al rimborso è limitato dal principio dell'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.): si rimborsa il vantaggio economico effettivamente conseguito grazie al risparmio di spesa, non ogni costo sostenuto dall'altra parte.
  • Il richiedente il rimborso deve provare la natura utile/necessaria delle spese e la loro correlazione all'effettivo arricchimento del percettore dei frutti; la quantificazione deve riflettere solo i costi indispensabili.
  • Spese calcolate su basi straordinarie, eccessive o derivanti da scelte economiche personali del lavoratore (es. lavorazioni non necessarie o mal eseguite) restano a carico di chi le ha sostenute.
  • Per evitare contestazioni future è consigliabile documentare dettagliatamente le lavorazioni, ottenere preventivi e autorizzazioni, adottare standard di mercato e, se possibile, pattuire preventivamente responsabilità e rimborso dei costi tra le parti.

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