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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17357/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che aveva respinto l'opposizione di terzo relativa alla presunta nullità della scrittura privata di vendita di quattro loculi effettuata dalla titolare della concessione Sacchetto Rosina in favore dei danti causa delle originarie attrici (vendita del 1.7.1973). Contestavano inoltre che la loro madre, Amadoro Antonia, avesse diritto a essere seppellita nel loculo e che le opponenti avessero un diritto di sepolcro secondario che consentisse l'accesso al sepolcro per atti di culto e pietà. Le questioni affrontate riguardavano la legittimazione all'opposizione di terzo, la trasferibilità del diritto di uso dei loculi, l'esistenza di eventuali regolamenti comunali contrari alla cessione e la prova del diritto di sepolcro secondario delle opponenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, alla data della vendita (1.7.1973), l'art. 71 del D.P.R. n. 1880/1942 consentiva la cessione totale o parziale del diritto di uso delle sepolture private a terzi salvo incompatibilità col carattere del sepolcro e salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali o dell'atto di concessione. La Corte d'Appello aveva inoltre correttamente distinto tra l'area di sedime della cappella, demaniale, e i singoli loculi, il cui diritto d'uso poteva essere trasferito. Le opponenti non hanno fornito prova dell'esistenza, alla data della vendita, di un regolamento comunale che vietasse la cessione, né hanno provato che la loro madre avesse il diritto di essere tumulata nel loculo contestato: Amadoro Antonia risultava affine di terzo grado (moglie di Sacchetto Giuseppe, figlio di Sacchetto Antonio, fratello della concessionaria Sacchetto Rosina), rapporto che non integra il diritto di sepolcro secondario come da giurisprudenza. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e nulla è stato disposto in ordine alle spese; è stato inoltre rilevato l'obbligo, in capo alle ricorrenti in solido, di un eventuale ulteriore versamento a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115.

Norme richiamate

  • art. 71 D.P.R. 30 giugno 1942 n. 1880

    vigente alla data della vendita 1.7.1973; abrogato dal D.P.R. n. 803/1975

    Consente la cessione totale o parziale del diritto di uso delle sepolture private da parte del concessionario, salvo incompatibilità col carattere del sepolcro e salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali o dell'atto di concessione

  • D.P.R. 14 aprile 1975 n. 803

    abroga l'art. 71 del D.P.R. n. 1880/1942

    Segna il termine temporale rilevante: atti compiuti prima dell'abrogazione si giudicano con la normativa previgente

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Prevede l'obbligo, in determinate condizioni processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti in solido

  • Cass. 17.4.2009 n. 9331 (giurisprudenza citata)

    Riferimento dottrinale/giurisprudenziale per la distinzione tra diritto primario al sepolcro, ritenuto da taluni di natura reale e trasmissibile iure sanguinis o al coniuge del fondatore, e diritti secondari

  • Cass. 10.1.2023 n. 370 (giurisprudenza citata)

    Conferma la natura personalissima e intrasmissibile del diritto di sepolcro secondario volto a tutelare il sentimento del parente verso il defunto

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra diritto di sepolcro primario (potenzialmente con valenza reale e trasmissibile per linea di sangue o al coniuge del fondatore) e diritto di sepolcro secondario, che è personale, intrasmissibile e tutela il sentimento del parente verso il defunto
  • Per atti compiuti prima dell'abrogazione del 1975 occorre fare riferimento all'art.71 del D.P.R. 1880/1942: il diritto di uso dei loculi poteva essere ceduto dal concessionario salvo diverse disposizioni regolamentari o incompatibilità col carattere del sepolcro
  • Chi contesta la validità di una cessione deve provare l'esistenza, alla data dell'atto, di un regolamento comunale o di una clausola di concessione che vieti la cessione; in assenza di tale prova la cessione può essere ritenuta valida
  • Chi invoca un diritto di sepolcro secondario deve fornire prova del rapporto che legittima tale diritto (es. stretta parentela o coniuge del fondatore); mere affinità di grado lontano non sono sufficienti
  • Occorre verificare se l'oggetto della controversia è l'area di sedime (bene demaniale soggetto a concessione) o il diritto di uso dei singoli loculi, perché la disciplina e la trasferibilità possono differire
  • In fase processuale, non si può dare per scontato che il giudice ricerchi autonomamente regolamenti comunali specifici: è prudente produrli in giudizio quando si fonda la difesa su eventuali divieti o limiti regolamentari
  • Controllare sempre la data dell'atto rispetto alle modifiche normative: la liceità di una cessione può dipendere dalla normativa vigente al momento della cessione stessa

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