Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32505/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'ICI versata per gli anni 2002-2006 con riferimento a un fabbricato ubicato nel territorio comunale e censito in catasto, all'origine, nella categoria D/1, di proprietà di una cooperativa agricola. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del Comune, confermando in sostanza il diritto della contribuente al rimborso per gli anni dal 2003 al 2006, sul presupposto che la mera strumentalità dell'immobile all'attività sociale bastasse a riconoscerne la ruralità e quindi l'esenzione ICI, con efficacia retroattiva dal quinquennio anteriore alla variazione catastale intervenuta nel 2008 con attribuzione della categoria D/10. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione delle norme sull'ICI e sulla ruralità dei fabbricati, per avere il giudice di merito escluso la rilevanza della classificazione catastale A/6 o D/10 ai fini dell'esenzione per gli anni antecedenti al 2008; (2) violazione delle norme che disciplinano la retroattività della variazione catastale e dell'annotazione del requisito di ruralità, per aver ritenuto spettante il rimborso a prescindere dal classamento catastale; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il giudice d'appello riconosciuto la ruralità del fabbricato senza adeguata prova. La società ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che, in materia di ICI, il riconoscimento del regime di ruralità e dell'esenzione richiede la corrispondente classificazione catastale del bene (categoria A/6 o D/10, o comunque la specifica annotazione prevista dalla normativa sopravvenuta), non essendo sufficiente la sola destinazione di fatto strumentale all'attività agricola. Ha inoltre precisato che l'effetto retroattivo quinquennale delle domande di variazione catastale operate ai sensi della normativa del 2011-2012 non può applicarsi a domande/formalizzazioni anteriori all'entrata in vigore di تلك disposizioni, sicché la variazione in D/10 del 2008 non poteva fondare il rimborso per gli anni 2003-2006. Cassata la sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente sul rimborso ICI. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 novembre 1993 n. 557

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola

    La norma è letta come disciplina sostanziale del requisito di ruralità, ma la sua rilevanza fiscale opera secondo le modalità e gli effetti fissati dalla normativa catastale e dalle norme interpretative sopravvenute, non automaticamente per la sola strumentalità di fatto.

  • art. 23, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2008 n. 207

    non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità

    La disposizione conferma la centralità del classamento catastale nella disciplina ICI e non introduce un'esenzione svincolata dalla classificazione del bene.

  • art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    Il tributo presuppone la nozione legale di fabbricato; l'esclusione dei beni rurali opera attraverso il sistema catastale e non solo per la destinazione concreta del bene.

  • art. 9, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    Richiamato come norma del sistema ICI in relazione al regime degli immobili rurali.

  • art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011 n. 70

    Consente di presentare domanda di variazione catastale per ottenere il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi, ma entro i limiti temporali e procedurali previsti.

  • art. 13, comma 14-bis, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201

    Le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità con decorrenza dal quinto anno antecedente alla domanda, secondo la lettura data dalla Corte.

  • art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013 n. 102

    La norma interpretativa conferma che domanda di variazione e annotazione negli atti catastali producono effetti sulla ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda.

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000 n. 342

    Richiamato dal ricorrente nella censura sul rapporto tra classamento catastale e esenzione, nel quadro della disciplina fiscale degli immobili.

  • D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    Richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di variazione catastale e ai suoi effetti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare l'affermazione della ruralità in assenza di prova; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme processuali che delimitano i vizi deducibili in cassazione, richiamate a fondamento dei motivi.

  • art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000 n. 212

    Richiamato quale criterio di interpretazione autentica delle disposizioni tributarie sopravvenute in tema di ruralità.

  • art. 2, comma 2, D.M. 26 luglio 2012

    È richiamato per affermare che il beneficio retroattivo richiede il rispetto del termine finale per la presentazione della domanda.

Massime di principio

  • In tema di ICI, l'esenzione per i fabbricati rurali richiede la rilevanza del classamento catastale o della specifica annotazione prevista dalla normativa; la mera destinazione agricola o strumentale di fatto non basta di per sé a escludere l'imponibilità.
  • Le norme sopravvenute che consentono la variazione catastale con effetti retroattivi quinquennali operano solo se la domanda è presentata nelle forme e nei termini previsti; non è possibile estendere retroattivamente il beneficio oltre i limiti temporali fissati dalla legge.
  • Quando il legislatore disciplina una procedura ad hoc per il riconoscimento della ruralità, tale procedura sarebbe priva di senso se il requisito fosse già immediatamente deducibile dal solo dato fattuale della strumentalità del bene.
  • In cassazione, se l'errore di diritto del giudice di merito è decisivo e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.