Cassazione Civile, Ordinanza n. 19525/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore esponeva di avere lavorato dapprima senza regolarizzazione presso una società poi, dal 6 settembre 2010, con contratto a termine alle dipendenze di una cooperativa, con cessazione prevista al 31 dicembre 2010 per esigenze sostitutive. Sosteneva però che l’attività fosse stata in realtà resa nell’interesse di una diversa società, in un quadro di illecita interposizione di manodopera mediante fittizi contratti di appalto/subappalto. Impugnava inoltre un verbale di conciliazione sindacale, deducendone nullità/inefficacia e vizi del consenso. In primo grado il ricorso fu respinto per decadenza dall’impugnativa del licenziamento e per ritenuta validità della conciliazione; in appello la decisione fu confermata. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi: contestava la tardività dell’eccezione di decadenza; l’applicazione del regime decadenziale a una fattispecie che, a suo dire, non riguardava una vera impugnativa di licenziamento ma l’accertamento del rapporto con l’effettivo utilizzatore; la motivazione sulla conciliazione; il mancato esame o accoglimento delle prove orali, dell’esibizione documentale e della consulenza tecnica; il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; e, in subordine, la responsabilità solidale della committente ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata fosse l’insussistenza, per difetto di prova, di un’illecita interposizione di manodopera: la Corte d’appello aveva infatti valorizzato l’esistenza documentata di una convenzione tra la società committente e la società intermediaria, nonché di un contratto di subappalto, giudicando generiche e valutative le prove offerte dal lavoratore. Tale statuizione non è stata validamente censurata. Di conseguenza, sono state dichiarate inammissibili le doglianze istruttorie e quella nuova relativa alla responsabilità della committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003; il quarto motivo sulla conciliazione è stato respinto perché meramente contrappositivo e non specifico. Le critiche sul regime decadenziale sono risultate assorbite dall’accertamento negativo dell’interposizione vietata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010
la decadenza è stata richiamata in relazione all’impugnazione giudiziale del recesso e, comunque, le relative censure sono state assorbite dall’esclusione dell’interposizione fittizia
richiamato come parametro del termine di impugnazione del licenziamento
evocato in relazione al riparto dell’onere della prova sulla dedotta interposizione fittizia
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non risulta decisivo nella motivazione di rigetto
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la censura è stata ritenuta infondata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame; la Corte ha osservato che non era dedotto correttamente un fatto storico decisivo nei termini richiesti
richiamato tra le norme sulla transazione/interpretazione dell'accordo
richiamato tra le norme sulla validità dell'accordo transattivo
richiamato per l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata
richiamato in relazione alla dedotta nullità della transazione
richiamato quale norma sulla transazione
richiamato in tema di transazione e rinunce
richiamato in tema di rinunce e transazioni del lavoratore
richiamato tra le norme invocate sul contenuto e prova della transazione
invocato per asserita omessa pronuncia, ma escluso perché non riferibile alle istanze istruttorie e comunque non specificamente fondato
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alle preclusioni istruttorie
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato nei motivi relativi a prova orale e poteri istruttori
richiamato nei motivi relativi a prova orale e istruttoria officiosa nel rito del lavoro
richiamato con riferimento alla conciliazione in sede sindacale
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
invocato in subordine per la responsabilità del committente, ma la questione è stata giudicata nuova e quindi inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per la trattazione camerale
richiamato in relazione ai limiti di deduzione del vizio motivazionale in appello
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve investire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione di merito; se tale ratio non viene validamente attaccata, il ricorso è inammissibile o infondato anche se vengono prospettate altre questioni.
- La deduzione di interposizione illecita di manodopera richiede allegazioni e prova specifiche: la mera formulazione di capitoli generici o valutativi non è sufficiente a scalfire l’accertamento di fatto del giudice di merito.
- La mancata ammissione di prove orali, di consulenza tecnica o di esibizione documentale può essere utilmente censurata in cassazione solo se il ricorrente indichi in modo puntuale la decisività delle prove richieste e il contenuto degli atti rilevanti; non è ammissibile una critica meramente apodittica o generica.
- Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro è denunciabile solo se il ricorrente dimostra l’esistenza di una specifica pista probatoria decisiva e di averne chiesto espressamente l’attivazione nel giudizio di merito.
- La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se non risulta dai precedenti gradi di giudizio e se il ricorrente non indica puntualmente dove essa sia stata dedotta in precedenza.
- L’interpretazione della transazione e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incongrua, non per la semplice proposta di una lettura alternativa.
- Per contestare una transazione sindacale occorre una specifica e puntuale critica ai passaggi motivazionali che ne affermano validità formale e sostanziale, non essendo sufficiente un generico dissenso sulla ricostruzione del contenuto dell’accordo.
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