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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24583/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato una cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 relativa alla dichiarazione mod. 770S per il periodo d'imposta 2015. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata e l'appello dell'Ufficio era stato accolto. In Cassazione la società deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997 e dell'art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato il beneficio della riduzione delle sanzioni al 10% e non avesse considerato perfezionata la rateizzazione del dovuto con il tempestivo pagamento della prima rata; inoltre affermava che, in caso di decadenza dalla rateazione, sarebbe stata necessaria una nuova iscrizione a ruolo e quindi lo sgravio della cartella opposta con emissione di nuova cartella aggiornata negli importi dovuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo, osservando che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis ha la funzione di consentire la regolarizzazione degli errori e che, comunque, la riduzione sanzionatoria prevista dall'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997 opera solo se il contribuente paga le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo profilo: da un lato per difetto di autosufficienza/specificità e localizzazione, poiché il ricorso e gli atti richiamati mostravano che la vera doglianza era sempre limitata alle sanzioni nella misura del 30% e non introducevano il tema della nuova iscrizione a ruolo; dall'altro perché la questione relativa all'art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973 era nuova, non risultando proposta nei gradi di merito. La società è stata inoltre condannata alle spese e, per quanto emerge dal dispositivo, sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La comunicazione di irregolarità è dovuta quando dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello dichiarato o una maggiore imposta; ha finalità di evitare errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in via analogica per i controlli automatici in materia IVA, con funzione equivalente a quella prevista per le imposte dirette.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    Se il contribuente o il sostituto versa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione a ruolo non è eseguita e le sanzioni amministrative sono ridotte ad un terzo.

  • art. 15-ter d.P.R. n. 602/1973

    In caso di rateazione, il mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione, o delle rate successive entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti in misura piena.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formalmente veicolato come denuncia di violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis ha funzione di avviso preventivo e di sollecitazione alla regolarizzazione; la riduzione sanzionatoria opera nei soli casi e termini previsti dalla disciplina speciale.
  • La riduzione delle sanzioni e l'esclusione dell'iscrizione a ruolo sono condizionate al pagamento delle somme entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; il mancato rispetto di tale termine impedisce di invocare il regime premiale.
  • La deduzione in cassazione di una questione nuova, non trattata nei gradi di merito, è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con chiara localizzazione delle censure negli atti di causa; non è ammissibile introdurre in modo generico un profilo diverso da quello effettivamente coltivato nei precedenti gradi.
  • In tema di rateizzazione conseguente a controllo automatizzato, la decadenza dal beneficio comporta l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti in misura piena, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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