Cassazione Civile, Ordinanza n. 24506/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia riguarda il diniego parziale di rimborso dell'accisa chiesto da una società che aveva fornito prodotti petroliferi nel mese di dicembre 2011 alle Forze Armate nazionali, sostenendo di avere applicato l'aliquota agevolata prevista per i combustibili destinati agli usi consentiti. L'amministrazione ha negato in parte il rimborso ritenendo insufficiente la documentazione prodotta: secondo l'Ufficio, alcune dichiarazioni e documenti mancavano di timbri, avevano firme illeggibili o erano stati prodotti tardivamente, e comunque non sarebbero stati esibiti in fase istruttoria quando richiesti. La società ha invece sostenuto che le forniture erano effettive e che la documentazione attestante la destinazione istituzionale era esistente e idonea. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere spiegato perché la documentazione non fosse tardiva e fosse probatoria nonostante le asserite irregolarità formali; 2) violazione degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto utilizzabile in giudizio documentazione prodotta solo con memoria illustrativa in primo grado; 3) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, per avere ammesso documenti non esibiti in fase istruttoria a seguito di richiesta dell'amministrazione; 4) violazione dell'art. 17 TUA e della disciplina attuativa sulle agevolazioni per le forniture alle Forze Armate, per avere ritenuto sufficiente documentazione non formalmente perfetta e non adeguatamente verificata quanto a provenienza e contenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha ritenuto non apparente la motivazione della sentenza regionale, perché il giudice di merito aveva esplicitato il percorso logico seguito sia sulla tardività della produzione documentale sia sul valore probatorio delle dichiarazioni. Ha inoltre affermato che la produzione irrituale di documenti in primo grado non impedisce al giudice di appello di valutarli, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 alla lite, osservando che tale norma riguarda i poteri istruttori nell'accertamento delle imposte sui redditi e le conseguenze della mancata esibizione in tale sede, mentre qui si discuteva del riconoscimento di un rimborso/agevolazione accise. Quanto al merito, ha ritenuto corretta la valutazione della CTR: per il beneficio è necessaria un'attestazione proveniente dal Comando militare competente, ma il giudice di merito ha accertato in fatto che la documentazione esisteva, le forniture erano state eseguite e l'amministrazione si era limitata a contestare irregolarità formali non idonee, da sole, a escludere la provenienza dell'atto dal soggetto certificatore. La Corte ha richiamato anche i principi UE di equivalenza ed effettività, sottolineando che i requisiti formali non possono rendere impossibile o eccessivamente դժվարoso l'esercizio del diritto all'agevolazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
È stato invocato per denunciare una motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo comprensibile e coerente.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del motivo di nullità per motivazione apparente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività/inutilizzabilità della documentazione prodotta; la Corte non ha accolto la censura.
La Corte lo ha richiamato per affermare che il divieto di produzione opera solo per documenti non esibiti su richiesta dell'amministrazione finanziaria ovvero occultati; la CTR lo aveva correttamente considerato nel superare la questione della tardività.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha ribadito che il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere valutato dal giudice di appello.
La Corte ha escluso l'applicabilità della norma al diniego di rimborso accise, poiché essa disciplina i poteri istruttori nell'accertamento delle imposte sui redditi.
art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
È stata richiamata per ribadire che il combustibile destinato alle Forze Armate nazionali è esente dall'accisa solo per gli usi consentiti.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
Richiamato per il termine decadenziale di richiesta del rimborso nei casi previsti dalla disciplina delle accise.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
Indicato come base della disciplina generale delle modalità di riconoscimento del regime agevolativo.
art. 67 d.lgs. n. 504/1995 (TUA)
Richiamato per evidenziare il rinvio a disposizioni regolamentari attuative e la permanenza delle norme vigenti in quanto applicabili.
Richiamato quale fonte regolamentare/attuativa delle modalità operative di rimborso in mancanza di disciplina specifica.
telex ministeriale prot. n. 7979/96 del 19 dicembre 1996
Indicato come principale riferimento operativo per l'applicazione dell'esenzione sui carburanti destinati alle Forze Armate.
art. 5, quarto trattino, direttiva 2003/96/CE
Richiamato indirettamente nel passaggio sui principi UE e sull'autonomia procedurale degli Stati membri in tema di esenzioni sui prodotti energetici.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la produzione irrituale di un documento in primo grado non ne comporta automaticamente l'inutilizzabilità, potendo il giudice di appello valutarlo ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
- La sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 riguarda i procedimenti di accertamento delle imposte sui redditi e non si estende automaticamente alle controversie relative al riconoscimento di rimborsi o agevolazioni in materia di accise.
- Quando l'agevolazione fiscale è subordinata a un'attestazione del soggetto istituzionalmente competente, ciò che rileva non è il mero rispetto di formalità esteriori, ma la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato a certificare i presupposti del beneficio.
- Le irregolarità formali dei documenti non sono di per sé sufficienti a negare un'agevolazione fiscale se, sulla base dell'insieme degli elementi acquisiti, risulti provata l'effettiva esecuzione della fornitura e la riferibilità dell'attestazione all'autorità competente.
- Nell'applicazione delle condizioni formali per il godimento di un'agevolazione su prodotti energetici, l'ordinamento interno conserva autonomia procedurale, ma i requisiti richiesti non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto, in coerenza con i principi di equivalenza ed effettività.
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