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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24504/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica dell'accertamento e da un atto di irrogazione sanzioni emessi nei confronti di una società importatrice, con i quali l'Amministrazione doganale ha disconosciuto l'origine malese di ruote in lega importate nel 2011, ritenendole invece di origine cinese e quindi assoggettabili a dazio antidumping. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello la CTR Liguria aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, affermando che gli atti erano privi di adeguata motivazione e carenti di prova, che non era consentita la produzione documentale in appello, che la relazione OLAF non era utilizzabile perché l'indagine non era conclusa e che la società aveva agito in buona fede. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva confuso il profilo della motivazione dell'atto con quello della prova della pretesa tributaria; 2) violazione dell'art. 11 Reg. UE n. 833/2013, dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., per avere erroneamente escluso la producibilità in appello di documenti preesistenti e per avere negato rilevanza probatoria alle informative OLAF anteriori alla relazione finale; 3) violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e di norme unionali in materia di indagini OLAF, per non avere riconosciuto piena valenza probatoria alle risultanze investigative; 4) violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992, per avere ritenuto che la buona fede dell'importatore bastasse a escludere il recupero a posteriori dei dazi, senza verificare tutti i presupposti cumulativi richiesti dalla norma, inclusa l'assenza di un errore non riconoscibile da parte delle autorità doganali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondati il secondo e il quarto, assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Liguria, anche per la liquidazione delle spese. In motivazione, la Corte ha chiarito che il giudice di appello aveva errato nel dichiarare inammissibile la produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, poiché l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la libera produzione di documenti anche in sede di gravame; ha inoltre affermato che le risultanze OLAF, comprese le informative interlocutorie, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti doganali e possono fondare l'atto impositivo senza attendere la relazione conclusiva. Quanto al recupero a posteriori dei dazi, la Corte ha precisato che l'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale richiede cumulativamente tre condizioni e che la sola buona fede dell'importatore o la conferma iniziale dell'autorità estera non sono sufficienti a escludere il recupero se non ricorre anche un errore attivo delle autorità non riconoscibile dal debitore in buona fede.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione di legge formulate dall'Agenzia nel ricorso per cassazione.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La ricorrente ha sostenuto che la CTR ne abbia fatto applicazione erronea, pretendendo dall'Amministrazione una prova già compiuta al momento della motivazione dell'avviso; la Corte ha però rilevato che il motivo non colpiva la reale ratio decidendi, imperniata sulla carenza di prova.

  • art. 11 Reg. UE n. 833/2013

    Richiamato in relazione alle informative OLAF e alla loro utilizzabilità probatoria nel procedimento doganale.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte lo interpreta come norma speciale che consente la produzione libera di documenti anche in appello nel processo tributario, prevalendo sulla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c.

  • art. 345 c.p.c.

    La preclusione ivi prevista non si applica, in materia tributaria, alla produzione documentale in appello per effetto del principio di specialità e dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999

    Le indagini compiute dagli organi esecutivi dell'OLAF sono considerate aventi piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

  • artt. 12 e 45 Reg. CEE n. 515/1997

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al valore probatorio delle risultanze investigative in materia doganale.

  • art. 9 Reg. CEE n. 1073/1999

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la piena efficacia probatoria delle risultanze OLAF.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la valutazione della prova e la ripartizione dell'onere probatorio circa l'origine della merce.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valenza probatoria degli atti e delle risultanze di indagine.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la fede privilegiata o la forza probatoria degli atti e verbali richiamati.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992

    La Corte ribadisce che il recupero a posteriori dei dazi non è escluso dalla sola buona fede dell'importatore; occorre la sussistenza cumulativa di un errore delle autorità competenti non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede e il rispetto da parte di quest'ultimo di tutte le prescrizioni doganali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione documentale in appello è ammessa anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado, poiché l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 prevale sulla preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in virtù del principio di specialità.
  • In materia di dazi doganali, le risultanze delle indagini OLAF, comprese le informative interlocutorie, hanno autonoma valenza probatoria e possono legittimare l'atto impositivo senza attendere la relazione finale conclusiva.
  • L'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale esige la contemporanea ricorrenza di più presupposti per escludere il recupero a posteriori dei dazi: errore dell'autorità, errore non riconoscibile dal debitore in buona fede e rispetto delle prescrizioni doganali da parte dell'importatore.
  • La buona fede dell'importatore, da sola, non basta a impedire il recupero dei dazi se l'errore deriva da una falsa rappresentazione dei fatti non imputabile ad un errore attivo e riconoscibile delle autorità doganali competenti.
  • Quando la motivazione della sentenza d'appello intreccia motivazione dell'atto impositivo e prova della pretesa, il ricorso per cassazione deve colpire la reale ratio decidendi; se censura un profilo non decisivo, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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