Cassazione Civile, Ordinanza n. 24507/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso IVA relativa all’anno 2010 presentata da una società stabilita in Spagna. L’Amministrazione aveva ritenuto che le prestazioni acquistate, consistenti nell’apposizione di insegne pubblicitarie su edifici, non rientrassero nelle deroghe di territorialità previste dal d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo che le insegne, inglobate nella struttura dell’immobile, costituissero parte integrante del bene e integrassero quindi una prestazione relativa a immobili. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38-bis, 7-ter e 7-quater d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’installazione di insegne non fosse una prestazione relativa a immobile; 2) violazione degli artt. 38-bis, 7-ter, 7-quater e 19 d.P.R. n. 633/1972, nonché della VIII Direttiva 79/1072/CEE e della giurisprudenza UE, perché l’IVA non sarebbe rimborsabile in Italia essendo stata erroneamente fatturata a soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché dalle fotografie prodotte risultava che le insegne erano facilmente removibili senza danni all’edificio.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato la società a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’inammissibilità per carenza di esposizione sommaria dei fatti è configurabile solo se il ricorso è oscuro o lacunoso al punto da pregiudicarne l’intelligibilità; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata usata come norma di deduzione della violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata usata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, poi assorbito.
art. 38-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in tema di rimborso IVA indebitamente applicata.
art. 7-ter d.P.R. n. 633/1972
La prestazione resa a soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato è fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale.
art. 7-quater d.P.R. n. 633/1972
La prestazione di installazione di insegne pubblicitarie non rientra, nella specie, tra le prestazioni relative a beni immobili contemplate dalla norma.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della detrazione/rimborso IVA.
artt. 2 e 5 della VIII Direttiva n. 79/1072/CEE del 6.12.1979
Richiamati per sostenere la disciplina del rimborso dell’IVA ai soggetti non residenti.
Sentenza CGUE 15 marzo 2007, C-35/05, Reemtsma
L’IVA non dovuta ed erroneamente fatturata al destinatario, poi versata all’erario, non può essere chiesta in rimborso dal destinatario; solo il prestatore può agire verso l’amministrazione, mentre il destinatario ha azione civilistica di ripetizione verso il prestatore.
art. 7-ter, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
La prestazione era resa a soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato e quindi fuori campo IVA.
art. 7-quater, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 633/1972
Le insegne pubblicitarie, considerate cosa mobile e non parte integrante dell’immobile, non ricadono nella prestazione relativa a beni immobili prevista dalla disposizione.
Principio di neutralità dell'IVA
L’autonomia dei rapporti IVA deve comunque preservare la neutralità dell’imposta, escludendo in concreto una perdita di gettito tributario.
Massime di principio
- In tema di territorialità IVA, la prestazione di servizi va qualificata in base alla sua concreta natura: se è resa a un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato, è fuori campo IVA per difetto del requisito territoriale, salvo specifiche deroghe applicabili.
- La nozione di prestazione relativa a beni immobili non può essere estesa a manufatti o installazioni che, pur collocate su un edificio, restano giuridicamente e funzionalmente cose mobili o elementi separabili, ove non risultino parte integrante dell’immobile.
- Quando l’IVA è stata indebitamente applicata e versata all’erario, il rimborso all’Erario spetta, di regola, al soggetto che ha effettuato il versamento; il destinatario della prestazione che abbia subito la rivalsa deve agire verso il prestatore con l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito.
- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti è fondata solo se il ricorso è tale da impedire la comprensione della controversia e delle censure, non quando gli elementi essenziali siano comunque desumibili dall’atto.
- Se la questione di diritto decisa dal giudice di merito è erronea e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando l’originario ricorso introduttivo.
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