Cassazione Civile, Ordinanza n. 24502/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda tre dinieghi parziali di rimborso dell’accisa già versata su prodotti petroliferi forniti alle Forze Armate nazionali, che la società aveva richiesto in quanto operazioni asseritamente agevolate per uso istituzionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo tempestiva la domanda di rimborso e idonea la documentazione prodotta, pur non trasmessa in originale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non avesse spiegato perché la documentazione fosse valida e avesse errato nel valorizzare la mera modalità telematica di invio invece dell’autenticità del documento; 2) violazione degli artt. 14, comma 3, e 17, comma 2, TUA e dell’art. 2697 c.c., deducendo che le attestazioni dei Comandi militari non erano valide perché prive dei timbri di reparto e di indicazioni sufficienti sui quantitativi di gasolio, e che il richiamo alla PEC fosse inconferente; 3) violazione dell’art. 14 TUA, sostenendo che il termine biennale per la domanda di rimborso fosse stato computato in modo errato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, chiarendo che la prova costitutiva del beneficio è la dichiarazione del Comando militare attestante quantità, qualità e destinazione dei prodotti a usi consentiti; che, se la provenienza dell’attestazione dall’autorità militare è accertata in fatto, non possono essere opposte irregolarità meramente formali o la mancanza del timbro; e che il termine per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui il diritto agevolativo può essere esercitato, cioè dal rilascio dell’attestazione, sicché la domanda non era tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la decisione della CTR Lombardia favorevole alla società. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza di merito aveva comunque individuato e risolto le due questioni centrali (provenienza/validità della dichiarazione e tempestività della domanda), senza motivazione apparente. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in materia di esenzione/rimborso dell’accisa per forniture alle Forze Armate, la dichiarazione del Comando competente è elemento costitutivo del diritto, ma ciò che rileva è la sua effettiva provenienza dall’autorità militare, non la presenza di timbri o formalità ulteriori, ove la riferibilità del documento sia accertata. Ha respinto anche il terzo motivo, precisando che il termine biennale per il rimborso decorre dal momento in cui il diritto agevolativo sorge ed è esercitabile, cioè dal rilascio dell’attestazione del Comando, e non dalla sola data del pagamento dell’accisa. È stata quindi confermata la spettanza del rimborso in favore della società, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La doglianza di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito aveva affrontato le questioni decisive della controversia.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stata invocata come parametro del vizio processuale, ma la Corte ha escluso la nullità della sentenza.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È stata usata per denunciare violazioni di legge in relazione alla disciplina delle accise e del termine per il rimborso.
art. 14, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Il rimborso per i prodotti soggetti a dichiarazione va chiesto, a pena di decadenza, entro due anni secondo la disciplina applicabile; la Corte ha però ricondotto il caso alla regola del momento in cui il diritto può essere esercitato.
art. 17, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Il combustibile destinato alle Forze Armate nazionali per usi consentiti è esente dal pagamento dell’accisa.
art. 17, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
La disciplina generale del regime agevolativo richiede modalità applicative concrete, rimesse a fonti attuative e prassi amministrative.
art. 67 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
In assenza delle norme regolamentari attuative, restano applicabili le disposizioni vigenti e le modalità operative dettate dall’amministrazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Per la Corte, il rimborso in questione va ricondotto alla regola generale della decadenza biennale dal momento in cui il diritto può essere esercitato, perché si tratta di un diritto agevolativo e non di indebito versamento.
È richiamato come fonte regolamentare di attuazione che prevede domanda documentata e verifica formale della documentazione allegata.
La parte ricorrente lo ha invocato per sostenere l’insufficienza della prova, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la dimostrazione della provenienza della dichiarazione dall’autorità competente.
Massime di principio
- Nel regime di esenzione o rimborso delle accise per prodotti energetici destinati alle Forze Armate, la dichiarazione dell’autorità militare competente costituisce elemento costitutivo del diritto al beneficio, perché certifica sia la ricezione della fornitura sia la destinazione agli usi consentiti.
- Ai fini probatori, ciò che rileva non è la perfetta regolarità formale del documento in sé, ma la sua effettiva provenienza dal soggetto istituzionalmente abilitato a rilasciarlo; irregolarità meramente formali, come l’assenza del timbro, non impediscono il riconoscimento del beneficio se la riferibilità dell’atto è accertata.
- La trasmissione del documento con strumenti telematici può essere valorizzata come indice della sua provenienza certa dal soggetto destinatario della fornitura; la contestazione della modalità di invio non è decisiva se non mette in dubbio la riferibilità sostanziale dell’attestazione.
- Il termine per richiedere il rimborso di un’agevolazione fiscale non coincide necessariamente con la data del pagamento dell’imposta: quando il diritto nasce solo con il verificarsi del presupposto agevolativo, la decadenza decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato.
- Il rimborso di un’agevolazione fiscale non va confuso con il rimborso di un indebito versamento: per il primo conta la realizzazione del presupposto costitutivo del beneficio, non la mera erroneità originaria del pagamento.
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