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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24505/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di pagamento emesso per il recupero dell'accisa su un ingente quantitativo di gasolio destinato alla base militare NATO di Napoli, che secondo l'Amministrazione sarebbe stato in realtà immesso in consumo per usi diversi e non esenti, con conseguente evasione dell'imposta. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello. In cassazione ha proposto sei motivi: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale, assumendo l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e delle garanzie CEDU e Carta UE, e contestando la pretesa mancata prova di resistenza; 2) violazione delle norme sulla motivazione per relationem, sostenendo che il PVC non fosse allegato e che fosse stato consegnato solo dopo l'atto; 3) omessa pronuncia sulla mancanza di prove a sostegno della pretesa dell'Amministrazione; 4) violazione dell'art. 15 d.lgs. 504/1995 per la prescrizione, assumendo che l'interruzione potesse dipendere solo dall'esercizio dell'azione penale e non dalla notizia di reato; 5) omessa pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per attribuirgli la responsabilità del mancato versamento dell'accisa; 6) motivazione apparente per assenza di un percorso logico-argomentativo sulla sua soggettività passiva e sulla prova dell'illecita immissione in consumo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la censura sul contraddittorio preventivo perché, nella disciplina ratione temporis delle accise, non si applicava l'art. 12, comma 7, L. 212/2000, ma l'art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 374/1990, e comunque il PVC risultava richiamato nell'atto; ha ritenuto assorbito il quarto motivo sulla prescrizione. Ha invece accolto il terzo, il quinto e il sesto motivo, osservando che la sentenza d'appello non aveva esaminato in modo effettivo le specifiche deduzioni difensive sulla mancanza di prova e sulla non attribuibilità al ricorrente della soggettività passiva, limitandosi a formule generiche e a un richiamo acritico alla decisione di primo grado, quindi con motivazione solo apparente e senza spiegazione del ragionamento seguito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla corte tributaria di secondo grado, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali ... si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11"

    Nel periodo considerato non si applicava alle accise la disciplina generale del contraddittorio endoprocedimentale di cui a questa norma, ma la disciplina speciale doganale richiamata dal TUA.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dal ricorrente a fondamento del contraddittorio preventivo, ma la Corte non ne ha tratto un effetto di invalidità nel caso concreto.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente a sostegno del contraddittorio preventivo, senza accoglimento del motivo.

  • art. 11, comma 4-bis, d.lgs. 374/1990

    "Nel rispetto del principio di cooperazione ... l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni ... che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso"

    Costituisce, per la disciplina ratione temporis delle accise, la regola speciale che assicura il contraddittorio preventivo dopo la consegna del PVC o del verbale di verifica.

  • art. 7, L. 212/2000

    Richiamato per contestare la motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto che l'atto fosse motivato per relationem mediante espresso rinvio al PVC conosciuto dal contribuente.

  • art. 3, L. 241/1990

    Invocato in tema di motivazione degli atti amministrativi, ma non idoneo a sovvertire l'accertamento di fatto sul richiamo al PVC.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia sulle specifiche contestazioni relative alla prova e alla responsabilità soggettiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta apparente perché non esponeva gli elementi di fatto e il ragionamento logico-giuridico posti a base della decisione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Usato per incardinare le censure di violazione di legge, omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 15, d.lgs. 504/1995

    "Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni ... la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale"

    La Corte chiarisce che il termine decorre dalla scoperta del fatto illecito nei casi di comportamento omissivo e che, se il fatto è penalmente rilevante, l'interruzione opera con l'esercizio dell'azione penale.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel racconto fattuale come norma penale rispetto alla quale il contribuente era stato deferito.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel racconto fattuale come norma penale relativa al concorso nel reato.

  • art. 40, comma 1, lett. c) e comma 4, d.lgs. 504/1995

    Richiamato nel quadro degli illeciti contestati in relazione all'accisa.

  • art. 49, comma 1, d.lgs. 504/1995

    Richiamato nel quadro degli illeciti contestati in relazione all'accisa.

Massime di principio

  • In materia di accise, per il periodo anteriore alla riforma del 2016, il contraddittorio endoprocedimentale è disciplinato dalla normativa speciale doganale richiamata dal TUA e non dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000; la mancata attivazione delle difese non va valutata con la c.d. prova di resistenza secondo il paradigma generale di tale norma.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se l'atto richiama in modo espresso il verbale presupposto conosciuto dal destinatario; tuttavia, in sede di legittimità resta decisivo l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sull'effettivo contenuto dell'atto e sulla sua conoscibilità.
  • Ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il giudice d'appello non si confronta con le specifiche deduzioni sulla mancanza di prova e sulla corretta individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa.
  • La motivazione è solo apparente quando si risolve in formule generiche o nel mero richiamo adesivo alla sentenza di primo grado, senza indicare gli elementi fattuali e il percorso logico-giuridico che giustificano l'affermazione di responsabilità.
  • Ai fini della prescrizione del credito per accisa, il giudice deve distinguere tra semplice omesso versamento e comportamento omissivo rilevante ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 504/1995, nonché verificare se e quando sia stata esercitata l'azione penale, poiché solo quest'ultima produce l'effetto interruttivo previsto dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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