Cassazione Civile, Ordinanza n. 24503/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle Dogane per il recupero di maggiori dazi relativi a nove bollette doganali riferite a importazioni effettuate tra il 2002 e il 2005. Il contribuente ha contestato la pretesa deducendo la prescrizione del potere di rettifica, sostenendo che il termine triennale previsto per l'accertamento doganale potesse essere prorogato solo se, entro quel termine, fosse stata trasmessa una notitia criminis relativa proprio alle importazioni contestate. Secondo il ricorrente, la comunicazione di notizia di reato nei suoi confronti era intervenuta solo nel 2009, quindi oltre il triennio, e non poteva bastare la pendenza di altro procedimento penale su fatti diversi. L'Agenzia, in via incidentale, ha censurato la sentenza d'appello per avere ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del contribuente, deducendo violazione delle norme processuali e dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione del potere di accertamento doganale, affermando che il termine triennale può essere esteso quando la mancata determinazione dei dazi dipenda da un atto penalmente perseguibile e sia stata trasmessa, entro il termine, una notitia criminis idonea a segnalare il fatto illecito rilevante ai fini doganali. La Corte ha valorizzato l'accertamento del giudice di merito secondo cui, nel periodo utile, era intervenuto un procedimento penale che riguardava una condotta fraudolenta collegata anche all'evasione dei dazi mediante sottofatturazione e società cartiere, con esclusione della tesi del contribuente sulla diversità dei fatti. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
art. 84, commi 2 e 3, d.P.R. n. 43/1973
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere che la proroga del termine di accertamento doganale richiede la trasmissione della notitia criminis entro il termine ordinario e in relazione alle importazioni contestate.
art. 221, n. 4, Reg. CEE n. 2913/1992 (codice doganale)
È la base normativa del maggior termine di accertamento quando le autorità doganali non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi a causa di un atto perseguibile penalmente.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo incidentale per contestare la tempestività del ricorso originario.
artt. 37, 76, 78, d.lgs. n. 71/2011
Richiamati dall'Agenzia nel motivo incidentale, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., per sostenere l'errore della sentenza sulla tempestività dell'azione introduttiva.
Invocato nel motivo incidentale con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova sulla tempestività del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia doganale, il termine ordinario di tre anni per la rettifica e il recupero dei dazi può essere superato quando la mancata determinazione dell'importo esatto dipenda da un fatto penalmente perseguibile e, entro il termine ordinario, sia stata trasmessa una notitia criminis idonea a segnalare il fatto illecito rilevante ai fini dell'imposizione.
- Ai fini dell'estensione del termine di accertamento doganale non è necessario che, entro il termine, sia già individuato l'autore materiale del reato o che il procedimento penale abbia coinvolto in modo perfettamente sovrapponibile le stesse persone successivamente destinatarie dell'atto impositivo; ciò che conta è la riferibilità della condotta illecita al fatto contestato come presupposto d'imposta.
- Quando il giudice di merito accerta che la notizia di reato riguardava una frode connessa alla sottofatturazione delle merci e all'evasione dei dazi, la censura in cassazione che pretenda di qualificare i fatti come estranei alla pretesa doganale è infondata se si risolve in una diversa lettura del materiale fattuale già scrutinato in appello.
- Se il ricorso principale è respinto, il ricorso incidentale che investa un capo della decisione logicamente subordinato o assorbito rimane assorbito.
- La questione della tempestività del ricorso introduttivo, se oggetto del motivo incidentale, resta assorbita quando il motivo principale sul merito della pretesa doganale viene rigettato.
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