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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20191/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una societ, con contestazioni relative a indebite deduzioni di costi e detrazioni IVA per operazioni ritenute inesistenti o irregolari: lavori di manutenzione, fatture per condizionatori, acquisti di merci dalla ditta Ristorazione s.a.s., acquisti intracomunitari e omessa autofatturazione. Gli atti vennero estesi ai soci per il maggior reddito di partecipazione. In primo grado la CTP accolse solo in parte i ricorsi, annullando il rilievo pi ingente sugli acquisti merci perch ritenuto non provato dall'Ufficio. Dopo un primo appello dell'Ufficio dichiarato inammissibile per vizio di deposito, la Cassazione cass quella decisione e rinvi per il merito. Nel giudizio di rinvio la CGT di secondo grado conferm in parte l'accertamento ma mantenne l'annullamento del rilievo da circa 722.223,66 euro, ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'inesistenza oggettiva delle operazioni e che i contribuenti avessero dimostrato i pagamenti tramite assegni e bonifici. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullit della sentenza per motivazione apparente, per avere il giudice di rinvio recepito la decisione di primo grado senza autonoma valutazione e senza spiegare perch i pagamenti bancari fossero prova sufficiente dell'effettivit delle operazioni; 2) violazione delle norme in tema di accertamento tributario, presunzioni e onere della prova, sostenendo che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, la mera esibizione di fatture e pagamenti non basta a provare l'effettivit e l'inerenza dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi dell'Agenzia delle entrate, ritenendoli fondati. Ha affermato che, in tema di IVA e costi dedotti per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio pu assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta offerti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni, prova che non pu dirsi raggiunta con la sola produzione di fatture, regolarit contabile o prova dei pagamenti. Nel caso concreto, il giudice di rinvio aveva dato rilievo a elementi formali non decisivi e non aveva applicato correttamente i principi sull'onere della prova. La sentenza impugnata stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IVA e deduzione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria pu assolvere l'onere probatorio mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti; non necessario fornire una prova diretta e assoluta dell'inesistenza.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a fondare la contestazione, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la loro inerenza; tale prova non integrata dalla sola esibizione di fatture, registrazioni contabili o mezzi di pagamento.
  • La regolarit formale della documentazione e dei pagamenti non , di per s, sufficiente a dimostrare la realit dell'operazione quando gli indizi dell'Ufficio depongano per una fatturazione fittizia.
  • Il giudice tributario deve valutare gli indizi dell'Amministrazione singolarmente e nel loro complesso, esplicitando in motivazione il percorso logico seguito; solo dopo aver riconosciuto la tenuta presuntiva degli elementi acquisiti pu esaminare la prova contraria del contribuente.
  • In sede di rinvio dopo cassazione, non opera un giudicato esterno fondato su diverse annualit d'imposta, salvo che i fatti accertati abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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