Cassazione Civile, Ordinanza n. 15409/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un architetto alla Gestione separata INPS, a partire dal 2005, per attività libero-professionale, con contestuale affermazione che egli non fosse tenuto al contributo soggettivo a Inarcassa. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i crediti contributivi INPS per gli anni 2005 e 2006, facendo decorrere la prescrizione dalla scadenza ordinaria del versamento degli importi dichiarati in dichiarazione dei redditi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate al professionista in esecuzione della sentenza di primo grado, domanda conseguenziale all'accoglimento dell'appello ex art. 336, comma 1, c.p.c.; (2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere prescritto il credito per il 2006 senza considerare la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, che l'INPS ricollegava all'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi, ma tale eccezione è stata respinta.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi nei limiti indicati. Sul primo motivo ha ritenuto sussistente l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello, pur avendo accolto l'appello sulla debenza dei contributi, non si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado. Sul secondo motivo ha escluso che l'omessa compilazione del quadro RR integri automaticamente doloso occultamento del debito ai fini dell'art. 2941 n. 8 c.c.; tuttavia ha rilevato d'ufficio che, nella individuazione del dies a quo della prescrizione, occorre tener conto della proroga del termine di versamento stabilita dal d.P.C.M. 14 giugno 2007, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, sicché per i contributi 2006 l'atto interruttivo del 23 giugno 2012 risultava tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza, poi riqualificata come omessa pronuncia
invocato per sostenere la consequenziale restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
richiamato come base normativa della Gestione separata e della contribuzione dovuta
art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato nel quadro normativo della gestione contributiva
richiamato in relazione ai redditi di lavoro autonomo del professionista
artt. 10, 11, 20 L. n. 576/1980
richiamati per la disciplina del contributo soggettivo dovuto alla cassa professionale
richiamato per la decorrenza della prescrizione
richiamato per la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito
richiamato nel sistema degli adempimenti e versamenti fiscali/contributivi
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
richiamato come disciplina degli adempimenti relativi ai versamenti
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
interpretato come fonte primaria che consente al d.P.C.M. di modificare i termini di versamento e di adempimento
violato per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la censura è stata riqualificata come denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia
d.P.C.M. 14 giugno 2007
considerato atto regolamentare attuativo che ha prorogato il termine di versamento del contributo 2006 al 9 luglio 2007
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
fonte di legittimazione del d.P.C.M. che incide sul dies a quo della prescrizione
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e può essere dedotta come vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; tale vizio non è escluso dal solo fatto che la sentenza accolga o rigetti altre domande connesse, se non risulta un rigetto implicito inequivoco dalla motivazione e dal dispositivo.
- In materia di contributi previdenziali, l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente doloso occultamento del debito ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 c.c.; occorre una specifica valutazione della sussistenza del dolo sulla base di ulteriori elementi di fatto.
- Quando è dedotta la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, il giudice deve comunque verificare preliminarmente il corretto dies a quo della prescrizione, potendo rilevare d'ufficio gli elementi già acquisiti relativi al termine iniziale.
- Il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di versamento effettivamente vigente, ivi compresa l'eventuale proroga stabilita con d.P.C.M. emanato in attuazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997; tale atto ha natura regolamentare e incide sulla decorrenza della prescrizione.
- La pronuncia di accoglimento dell'appello su un capo della domanda può comportare, se ritualmente richiesta, la restituzione delle somme eseguite in forza della decisione di primo grado; la mancata statuizione su tale domanda impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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