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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2412 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione IRAP 2003 di SIME S.p.A. L’Ufficio aveva riliquidato l’imposta applicando l’aliquota del 5,25% — 4,25% più un punto percentuale previsto dalla L.R. Veneto n. 34/2002 — e richiesto il pagamento del credito IRAP che la società aveva esposto in dichiarazione, oltre a rilevare un minor versamento di 1.074 euro. La società contestava sia l’uso della procedura automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che occorresse un avviso di accertamento, sia l’efficacia dell’aumento regionale, sospeso dalla L. n. 289/2002 e non sanato dalla L. n. 350/2003. L’Agenzia sosteneva la legittimità della procedura e dell’aumento e, in subordine, chiedeva l’applicazione dell’aliquota del 4,75% prevista per determinate categorie di contribuenti.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo dell’Agenzia, respinto il terzo e dichiarato assorbito il primo. Ha stabilito che il controllo automatizzato era legittimo: l’Ufficio aveva corretto l’imposta sulla base dei dati numerici dichiarati, applicando un’aliquota diversa, e la procedura non è esclusa né dall’assenza di un errore inconsapevole del contribuente né dal fatto che l’Ufficio abbia interpretato la normativa. Ha inoltre ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della domanda subordinata sull’aliquota del 4,75%: nel processo tributario il giudice deve esaminare nel merito la pretesa e, nei limiti delle domande, ricondurla alla misura corretta. È invece rimasta ferma la statuizione sulla questione dell’aumento regionale e della sua asserita sanatoria, poiché il relativo motivo dell’Agenzia è stato respinto. La sentenza della CTR del Veneto, sezione distaccata di Verona, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Verona, è stata cassata sui motivi accolti; rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Non è quindi individuato un vincitore definitivo nel merito: l’Agenzia ha ottenuto la cassazione parziale e il rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Nella specie, a fronte dei meri dati numerici emergenti dalla dichiarazione dei redditi, l'Ufficio ha provveduto a correggere il rilevato errore di calcolo, non rettificando la base imponibile, ma riliquidando l'imposta mediante automatizzata applicazione di diversa aliquota. Ha, pertanto, errato il giudice di merito nel ritenere illegittimo il ricorso alla procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis non assumendo alcun rilievo ai fini della legittimità della procedura automatizzata di controllo il fatto che il contribuente non sia incorso in un errore inconsapevole nè la asserita attività interpretativa della normativa da parte dell'Ufficio.

    Il controllo automatizzato può essere impiegato per riliquidare l’imposta sulla base dei dati dichiarati applicando l’aliquota ritenuta corretta, senza rettificare la base imponibile. Non è necessario che l’errore del contribuente sia inconsapevole, né basta che la questione comporti un’attività interpretativa dell’Ufficio per rendere obbligatorio l’avviso di accertamento.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 16, comma 3

    Ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 2007, art. 16, comma 3, le Regioni hanno facoltà di variare l'aliquota IRAP del 4,25% fino a un punto percentuale, facoltà esercitata dalla Regione Veneto con la L.R. n. 34 del 2002, che ha incrementato l'aliquota applicabile a banche e società finanziarie per l'anno 2003 di un punto percentuale, dal 4,25% al 5,25%.

    La disposizione attribuisce alle Regioni il potere di aumentare l’aliquota IRAP fino a un punto percentuale. Nel caso esaminato, la Corte riconosce che tale potere esisteva quando fu emanata ed entrò in vigore la legge veneta del 2002.

  • L. n. 289/2002, art. 3, comma 1, lett. a)

    Al contrario, la sospensione degli aumenti dell'aliquota IRAP disposta con la L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 1, lett. a) costituisce conferma dell'originaria conformità ai poteri attribuiti in materia alle Regioni, "essendo intuitivo che si può sospendere solo un potere effettivamente (ancora) sussistente" (Cass. 5867/2012).

    La sospensione non dimostra che la Regione fosse priva del potere di deliberare l’aumento quando lo adottò; essa opera su un potere allora esistente. Secondo il principio richiamato dalla Corte, l’effetto sospensivo va limitato agli aumenti che eccedono le aliquote effettivamente in vigore nel 2002, non a quelli confermativi di tali aliquote.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 45, comma 2

    La norma prevede l’aliquota del 4,75% per i soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del decreto. La Cassazione ha ritenuto che la CTR non potesse escludere la domanda subordinata dell’Ufficio come ampliamento inammissibile della pretesa: il giudice tributario deve esaminare il merito e determinare, entro i limiti delle domande, la misura corretta del tributo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1 e 2

    Dalla natura del processo tributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che, ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, detto giudice non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

    Il giudizio tributario è di impugnazione-merito: in presenza di vizi sostanziali, il giudice deve decidere sulla pretesa e, se necessario, rideterminarla entro i limiti delle domande, anziché limitarsi ad annullare l’atto. Solo vizi formali tanto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi precludono l’esame del merito.

  • Art. 112 c.p.c.

    La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel ritenere che il giudice tributario possa e debba rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande di parte; la richiesta subordinata di applicare l’aliquota del 4,75% non costituiva, per ciò solo, un ampliamento inammissibile della pretesa.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato è utilizzabile quando la rettifica consiste nel ricalcolo dell’imposta sui dati dichiarati, senza modificare la base imponibile; la natura consapevole della scelta dichiarativa o la necessità di interpretare la disciplina non rendono automaticamente necessaria un’attività di accertamento ordinaria.
  • Per valutare l’efficacia di una maggiorazione regionale IRAP occorre distinguere tra il potere regionale esistente al momento dell’adozione della legge e la successiva sospensione statale: la sospensione non equivale, di per sé, a originaria incompetenza. In base al principio richiamato dalla Corte, vanno considerate le aliquote effettivamente in vigore nel 2002 e l’eventuale carattere confermativo dell’aumento.
  • Nel processo tributario, quando il vizio dedotto è sostanziale, il giudice non deve fermarsi all’annullamento dell’atto, ma deve esaminare la misura effettivamente dovuta e può rideterminarla entro i limiti delle domande; una domanda subordinata diretta a ottenere l’applicazione dell’aliquota corretta non comporta automaticamente un ampliamento inammissibile della pretesa.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente chi abbia ragione sul tributo: quando vengono accolti motivi processuali o relativi al metodo di decisione, il giudice di rinvio deve decidere nuovamente il merito secondo i principi indicati e regolare le spese.

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