Sentenza del 31/01/2017 n. 2402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decadenza dell’Ufficio dal potere di liquidare maggiori imposte per il mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dall’art. 5 della L. n. 168/1982. La CTP di Pesaro aveva accolto il ricorso della società; la CTR di Ancona aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza e inapplicabile la proroga prevista dall’art. 11 della L. n. 289/2002. L’Ufficio ha proposto due motivi: violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su una questione non riproposta con appello incidentale; violazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 11 della L. n. 289/2002, sostenendo che la proroga biennale rendesse tempestiva la notifica dell’avviso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha respinto la censura processuale: la questione della decadenza, rimasta assorbita in primo grado, poteva essere riproposta dalla parte vittoriosa nell’atto di costituzione in appello, senza necessità di impugnazione incidentale; la CTR aveva dato atto che la contribuente l’aveva ritualmente riproposta. Ha invece accolto la censura sulla proroga: l’art. 11, comma 1-bis, della L. n. 289/2002 comprende le violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie e comporta anche per esse la proroga dei termini prevista dal comma 1, applicabile alla rettifica e alla liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza dalle agevolazioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese; non è stata disposta una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 11, commi 1 e 1-bis, della L. n. 289/2002
Ne consegue l'applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis della proroga prevista nel comma 1, senza necessità di esplicito richiamo, apparendo altrimenti del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.
La proroga dei termini prevista dal comma 1 si estende anche alle violazioni relative all’applicazione delle agevolazioni tributarie contemplate dal comma 1-bis, pur senza un richiamo espresso alla proroga in quest’ultimo comma.
Art. 3, comma 3, della L. n. 212/2000
Nè a tale conclusione è di ostacolo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, che, nello stabilire che "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati", pone un principio suscettibile di deroga da parte di fonte di pari rango, quale nella fattispecie, quella della disposizione richiamata della L. n. 289 del 2002, ultimo periodo art. 11, comma 1 della quale si è affermata la riferibilità anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza dalle agevolazioni tributarie.
Il divieto di proroga stabilito dallo Statuto del contribuente può essere derogato da una disposizione successiva di pari rango; in questa fattispecie, la proroga prevista dalla L. n. 289/2002 si applica ai termini per rettificare e liquidare le maggiori imposte dovute per la perdita delle agevolazioni.
Artt. 112 e 329 c.p.c.
La Cassazione ha esaminato la censura fondata su queste disposizioni, ma l’ha respinta in concreto: una questione rimasta assorbita in primo grado non richiede appello incidentale della parte vittoriosa, se viene ritualmente riproposta nell’atto di costituzione in appello.
Art. 76 del D.P.R. n. 131/1986
La disposizione è stata invocata dall’Ufficio in relazione alla tempestività della liquidazione; la decisione accoglie la tesi della proroga dei termini ai sensi dell’art. 11 della L. n. 289/2002, senza fornire un’interpretazione autonoma dell’art. 76.
Massime di principio
- Quando una questione è rimasta assorbita in primo grado, la parte risultata vittoriosa non deve proporre appello incidentale per mantenerla in discussione: è sufficiente riproporla ritualmente nell’atto di costituzione nel giudizio di appello.
- La proroga prevista dall’art. 11, comma 1, della L. n. 289/2002 si estende alle violazioni in materia di agevolazioni tributarie disciplinate dal comma 1-bis, anche in assenza di un richiamo espresso alla proroga in quest’ultimo comma.
- Il divieto generale di prorogare i termini di decadenza previsto dallo Statuto del contribuente non esclude una deroga introdotta da una successiva norma di legge di pari rango.
- La cassazione con rinvio non determina, da sola, la definizione definitiva della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto e pronunciarsi anche sulle spese.
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