Sentenza del 31/01/2017 n. 290 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Sentenza definitiva - Ente impositore - Esecutività ruolo - Rileva - Notifica cartella pagamento - Termine biennale - Avvenuto superamento - Riscossione coattiva agevolata - Esclusione - Ente impositore - Riscossione ordinaria - Termine decennale - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa riscossione avviata con la cartella oltre il termine biennale è illegittima. Il passaggio in giudicato rende esecutivo il ruolo, ma non consente di utilizzare oltre quel termine la procedura agevolata; resta all'Ufficio la facoltà residuale di procedere alla riscossione ordinaria entro il termine decennale. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, le parti nominate, le date concrete, gli importi o le statuizioni sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della cartella di pagamento notificata per riscuotere somme iscritte a ruolo in forza di una sentenza passata in giudicato. Si contestava che la cartella fosse stata notificata oltre il termine decadenziale del secondo anno successivo alla data in cui la pronuncia era divenuta definitiva, rendendo illegittimo il ricorso alla procedura di riscossione coattiva agevolata.
Norme richiamate
Art. 25, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è richiamata in relazione al termine biennale per notificare la cartella nell'ambito della riscossione coattiva agevolata. Decorso tale termine, tale modalità di riscossione non è più utilizzabile; l'ente può tuttavia ricorrere alla riscossione ordinaria entro il termine decennale.
Massime di principio
- Quando la riscossione si fonda su un ruolo divenuto esecutivo per effetto del passaggio in giudicato di una sentenza, la cartella notificata con la procedura agevolata deve rispettare il termine decadenziale biennale decorrente dalla definitività della pronuncia.
- Il superamento del termine biennale rende illegittima la riscossione avviata mediante la procedura agevolata, ma non estingue necessariamente il credito: l'ente impositore può procedere in via ordinaria entro il termine decennale.
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