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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2404 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per un fabbricato della cooperativa agricola, inizialmente accatastato in categoria D/8. La contribuente sosteneva che l’immobile fosse rurale e strumentale all’attività agricola e quindi non imponibile; una sentenza della CTR del Veneto del 13 dicembre 2010 (n. 77/26/10) gli aveva attribuito, con efficacia riferita al periodo controverso, la categoria D/10. Nei ricorsi del Comune per gli anni 1995-2001 si contestavano la motivazione e la valutazione della CTR, la condanna alle spese e la mancata considerazione dell’abrogazione della norma interpretativa sull’esclusione dall’ICI dei fabbricati rurali. Nel ricorso della contribuente per gli anni 2003-2006 si denunciavano l’omesso esame della sentenza di classamento e la violazione delle norme sulla ruralità e sull’ICI, sostenendo anche che la strumentalità agricola consentisse l’esenzione indipendentemente dal classamento e dall’identità tra proprietario del fabbricato e titolare dei terreni.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi connessi. Ha rigettato i tre ricorsi del Comune relativi agli anni 1995-2001: la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui, una volta attribuita al fabbricato la categoria rurale D/10, l’ICI non è dovuta; la motivazione era sufficiente e la condanna alle spese della parte soccombente era legittima. L’abrogazione, nel 2011, della norma interpretativa invocata dal Comune non mutava l’esito, perché la non imponibilità discendeva dal classamento D/10. Ha invece accolto il ricorso della contribuente per gli anni 2003-2006: ha cassato la decisione della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario contro gli avvisi ICI, poiché il fabbricato risultava classificato D/10. Gli altri motivi della contribuente sono rimasti assorbiti. Le spese sono state compensate: per i tre ricorsi del Comune, quelle del giudizio di Cassazione; per la causa 25576/2012, quelle di tutti e tre i gradi, in ragione della particolarità della questione e del fatto che il classamento D/10 era intervenuto solo nel 2010.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    se l'immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall'imposizione Ici.

    La classificazione catastale rurale A/6 o D/10, quando attribuita per la sussistenza dei requisiti di ruralità, comporta l’esclusione dall’ICI.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

    La ruralità degli immobili strumentali può essere riconosciuta anche quando il proprietario del fabbricato non è titolare dei terreni, inclusi gli immobili delle cooperative che svolgono le attività agricole indicate e lavorano o commercializzano prodotti conferiti dai soci.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    se l'immobile è classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall'imposizione Ici.

    La norma interpretativa collega l’esclusione dall’ICI al classamento catastale rurale e ai requisiti previsti dalla disciplina della ruralità. Se il classamento non è rurale, il contribuente deve chiederne la variazione nella sede competente, non ottenere un diverso riconoscimento incidentale nel giudizio sull’ICI.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14, lett. d), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

    Osserva la Corte che l'assunto è infondato in quanto nel caso che occupa si tratta di immobile che risulta accatastato in categoria D/10 a seguito del giudizio promosso dalla contribuente contro l'Agenzia del territorio per la modifica del classamento e tanto basta per affermarne la non assoggettabilità all'Ici secondo quanto stabilito dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio.

    L’abrogazione della norma interpretativa del 2008 non comporta l’assoggettamento all’ICI di un immobile che risulti classificato D/10: nel caso deciso, il classamento rurale era sufficiente a escludere l’imposta.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Neppure è incorso il giudice d'appello in violazione di legge nel condannare la parte totalmente soccombente alla rifusione delle spese, avendo fatto applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c..

    La parte totalmente soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Neppure è incorsa la CTR nel dedotto vizio di motivazione, posto che un adeguato supporto motivazionale è richiesto dall'art. 92 c.p.c. , solo nel caso di compensazione delle spese.

    Secondo la decisione, la motivazione specifica sulla regolazione delle spese è richiesta quando queste vengono compensate; la condanna della parte soccombente segue invece l’art. 91 c.p.c.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto come nella specie appare del tutto evidente - elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto

    Ricorsi distinti possono essere riuniti quando presentano una connessione concreta che rende opportuno l’esame congiunto per economia processuale.

Massime di principio

  • Per l’ICI, il classamento catastale rurale è decisivo: un immobile classificato A/6 o D/10, in ragione dei requisiti di ruralità, è escluso dall’imposta secondo il principio applicato dalla sentenza.
  • Se l’immobile è classificato in una categoria non rurale, chi invoca l’esenzione per ruralità deve contestare il classamento nella sede competente. Il giudice chiamato a decidere sull’ICI non può sostituirsi all’autorità catastale accertando incidentalmente requisiti in contrasto con la categoria attribuita.
  • L’eventuale assenza di identità tra proprietario del fabbricato e titolare del fondo non esclude di per sé la ruralità degli immobili strumentali delle cooperative che svolgono le attività agricole indicate e trattano prodotti conferiti dai soci.
  • L’abrogazione della norma interpretativa sull’esclusione dei fabbricati rurali non rende automaticamente imponibile un immobile che risulti classato D/10: occorre considerare il classamento catastale accertato nel caso concreto.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione; le questioni già ritenute irrilevanti in base a quel principio non devono essere riesaminate.

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