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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2396 - Corte di Cassazione

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune - Recupero nei confronti di società "in house" - Necessità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, pronunciata in sede di rinvio dopo Cass. n. 23419/2010, che aveva confermato l’ingiunzione di pagamento e la cartella per il recupero delle imposte non versate grazie alle agevolazioni previste dall’art. 66, comma 14, del d.l. n. 331/1993 e dall’art. 3, comma 70, della l. n. 549/1995, dichiarate aiuti di Stato incompatibili dalla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002. La ricorrente ha contestato: l’attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie, sollevando questione di legittimità costituzionale ex art. 102 Cost.; l’applicabilità della decisione europea alle società in house a capitale pubblico totalitario; il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; e la motivazione dell’ingiunzione, anche per l’omesso avviso della possibilità di eccepire la regola de minimis.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato le spese. La questione di costituzionalità sulla giurisdizione è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendosi formato il giudicato interno sulla giurisdizione nel precedente giudizio di cassazione. Le censure sull’esclusione delle società in house dal recupero e sul mancato rinvio pregiudiziale sono state rigettate: la partecipazione pubblica totalitaria non sottrae la società all’applicazione della decisione europea, perché è irrilevante la composizione del capitale rispetto al rischio di vantaggio concorrenziale nel mercato dei servizi pubblici locali. La censura sulla motivazione dell’ingiunzione è stata assorbita, poiché mirava in sostanza a negare l’applicabilità della decisione alla società in house. La precedente pronuncia aveva chiarito che il recupero è escluso soltanto per gli aiuti rientranti nella regola de minimis: spetta alla società eccepirlo e provarlo, mentre l’Amministrazione deve provare la costituzione ai sensi della l. n. 142/1990 e l’effettivo godimento dell’agevolazione. La richiesta di rinvio alla Corte di giustizia è stata disattesa.

Norme richiamate

  • Art. 1 del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito dalla l. 6 aprile 2007, n. 46

    Ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46 , l'Agenzia delle entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22 per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE.

    La disposizione impone all’Agenzia delle Entrate di recuperare mediante ingiunzione le agevolazioni fiscali dichiarate incompatibili con il diritto UE, anche nei confronti di società a partecipazione pubblica totalitaria e affidatarie in house.

  • Art. 66, comma 14, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla l. 29 ottobre 1993, n. 427, e art. 3, comma 70, della l. 28 dicembre 1995, n. 549

    Le agevolazioni fiscali previste da queste disposizioni, quando fruite dalle società interessate e dichiarate aiuti di Stato incompatibili, sono oggetto di recupero; il carattere in house o la partecipazione pubblica totalitaria non costituiscono un’esenzione.

  • Art. 102 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale relativa all’attribuzione delle controversie alle commissioni tributarie non può essere esaminata se la questione di giurisdizione è ormai coperta da giudicato interno e manca quindi il requisito della rilevanza.

  • Art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto della pronuncia rescindente; nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che la CTR lo avesse rispettato, poiché la precedente decisione aveva già escluso che la natura in house rendesse inapplicabile il recupero.

  • Art. 234 del Trattato CE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata disattesa perché la questione sull’applicabilità della decisione europea alle società in house era già stata affrontata e risolta dalla precedente pronuncia di cassazione.

  • Artt. 86, 87 e 88 del Trattato CE

    il mercato delle concessioni dei cosiddetti "servizi pubblici locali" è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, aperto a tutte le imprese della Comunità e soggetto alle regole del trattato

    Il mercato dei servizi pubblici locali è soggetto alle regole europee di concorrenza. Un beneficio fiscale che consenta alle imprese pubbliche beneficiarie di concorrere a condizioni più vantaggiose può incidere sugli scambi e giustifica il recupero, anche se l’impresa opera in house.

  • L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22

    Spetta alla società destinataria dell'ingiunzione eccepire, e provare, che l'aiuto ricevuto appartenga all'ambito di applicabilità della regola de minimis, mentre all'amministrazione incombe l'onere di provare che detta società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990 e che abbia effettivamente usufruito dell'agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario.

    Per fondare il recupero, l’Amministrazione deve provare che la società sia stata costituita ai sensi della l. n. 142/1990 e abbia effettivamente fruito dell’agevolazione. È invece la società a dover eccepire e dimostrare che l’aiuto rientra nella regola de minimis.

Massime di principio

  • La natura in house e la partecipazione pubblica totalitaria non escludono, da sole, il recupero di un aiuto di Stato: è determinante che l’agevolazione possa alterare la concorrenza in un mercato aperto agli operatori di altri Stati membri.
  • Quando un beneficio è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune, l’Amministrazione deve procedere al recupero secondo la disciplina nazionale applicabile; non è sufficiente invocare la natura pubblica o strumentale del beneficiario per sottrarsi alla decisione europea.
  • La regola de minimis costituisce un’eccezione al recupero che deve essere eccepita e provata dal destinatario dell’ingiunzione; l’Amministrazione deve invece dimostrare la costituzione della società secondo la normativa richiamata e l’effettiva fruizione dell’agevolazione.
  • Una questione di giurisdizione non può essere riproposta quando si è formato il giudicato interno per mancata impugnazione tempestiva nel precedente grado di legittimità.
  • Nel giudizio di rinvio, le questioni già decise dalla pronuncia rescindente non possono essere riaperte sotto una diversa formulazione se ciò contrasta con il principio di diritto vincolante.

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