Sentenza del 31/01/2017 n. 2405 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento per l'omesso versamento del saldo IRAP 2004. La CTR aveva affermato che, essendo la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente dovesse prima pagare l'imposta dichiarata e poi eventualmente domandarne il rimborso. In cassazione G.G. ha contestato questa conclusione, sostenendo di poter far valere gli errori della dichiarazione impugnando l'atto impositivo. Ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante da una sentenza della CTR Campania del 14 maggio 2012, passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata per il 2004, anche in ragione dell'assenza di autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, assorbendo i restanti: il contribuente può opporsi alla pretesa contenuta nella cartella facendo valere errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, senza essere obbligato a pagare prima l'imposta e chiederne poi il rimborso. Ha inoltre accolto l'eccezione di giudicato esterno: la precedente sentenza definitiva aveva escluso il presupposto dell'autonoma organizzazione e riconosciuto il rimborso dell'IRAP per il 2004, con efficacia anche rispetto al saldo qui contestato. La Corte ha quindi accolto il ricorso per cassazione, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell'intero processo sono state compensate, in considerazione del sopravvenuto giudicato esterno.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato e la conseguente iscrizione a ruolo non impediscono al contribuente di contestare la pretesa impugnando la cartella e facendo valere errori, anche relativi alla dichiarazione. La Corte richiama la disposizione per descrivere la ragione adottata dalla CTR, ma non ne riporta una specifica interpretazione normativa.
Principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali
Deve, infatti, ritenersi, in virtù del generale e ormai consolidato principio della emendabilità delle dichiarazioni fiscali, che, qualora il contribuente dichiari, ma poi ometta di versare, una determinata imposta, ben può attendere, senza che ciò comporti alcuna decadenza, l'eventuale pretesa dell'amministrazione e, mediante l'impugnazione dell'atto lato sensu impositivo notificatogli (avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc.), opporsi in sede contenziosa alla pretesa stessa, facendo valere errori, di fatto o di diritto, commessi in suo danno nella redazione della dichiarazione.
La dichiarazione fiscale è emendabile anche quando il contribuente abbia indicato un'imposta ma non l'abbia versata: può attendere la pretesa dell'Amministrazione e contestarla impugnando l'atto impositivo, senza incorrere per questo in decadenza.
Giudicato esterno
La predetta sentenza, prodotta in giudizio e munita della certificazione del passaggio in giudicato, ha infatti riconosciuto il diritto del G. al rimborso dell'IRAP versata, fra l'altro e per quanto qui interessa, per l'anno 2004 (in acconto), in conseguenza dell'accertamento della inesistenza di autonoma organizzazione; ne consegue l'efficacia di giudicato esterno di tale pronuncia nel presente giudizio, concernente, come detto sopra, l'omesso versamento - a saldo - dell'imposta per il medesimo anno 2004.
Una decisione definitiva che riconosce il rimborso dell'IRAP per un determinato anno in ragione dell'assenza di autonoma organizzazione vincola anche il giudizio relativo al saldo della stessa imposta e dello stesso anno.
Massime di principio
- Il contribuente che ha dichiarato un'imposta ma non l'ha versata può contestare la cartella o altro atto impositivo facendo valere errori commessi nella dichiarazione; non è tenuto a pagare prima e chiedere successivamente il rimborso, né decade per aver atteso la pretesa dell'Amministrazione.
- Il controllo automatizzato della dichiarazione non preclude la contestazione giudiziale della pretesa iscritta a ruolo: la cartella può essere impugnata per far valere errori di fatto o di diritto nella dichiarazione.
- Un giudicato relativo alla debenza dell'IRAP per un dato anno, fondato sull'assenza di autonoma organizzazione, può produrre effetti anche in una controversia sul saldo della stessa imposta per il medesimo anno, se ne ricorrono i presupposti.
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