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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Soggetto obbligato - Possessore autoveicolo - Iscrizione P.R.A. - Soggetto contribuente - Missione estera - Rientro Italia - Denuncia furto autoveicolo - Perdita possesso - Idonea documentazione - Sussiste - Debenza tributo - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta della tassa automobilistica è stata ritenuta illegittima: dalla denuncia del furto, idonea a provare la perdita del possesso, non sussiste l’obbligo tributario fondato sulla presunzione collegata all’iscrizione al P.R.A. Il testo fornito non indica importi, date specifiche, il grado del giudizio, ulteriori motivi, né statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la debenza della tassa automobilistica per il periodo successivo al rientro in Italia, deducendo di avere denunciato il furto dell’autoveicolo. La denuncia documentava la perdita del possesso e consentiva di superare la presunzione di possesso derivante dall’iscrizione del veicolo al P.R.A.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 32, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953

    E' illegittima la tassa automobilistica richiesta al contribuente che, al rientro in Italia da una missione all'estero, denuncia il furto della propria automobile in quanto tale fattispecie consente, da quel momento, il superamento della presunzione di possesso recata dall'iscrizione al P.R.A.

    La presunzione di possesso associata all’iscrizione al P.R.A. può essere superata provando la perdita del possesso del veicolo; nel caso descritto, la denuncia del furto al rientro in Italia costituisce documentazione idonea e comporta l’esclusione della tassa da quel momento.

Massime di principio

  • L’iscrizione al P.R.A. fonda una presunzione di possesso ai fini della tassa automobilistica, ma non la rende insuperabile: il contribuente può fornire prova contraria della perdita del possesso.
  • La denuncia di furto, se riferibile al veicolo e idonea a documentare la perdita del possesso, può essere sufficiente a superare tale presunzione e a escludere la debenza del tributo dal momento rilevante indicato nel provvedimento.
  • La decisione non consente di concludere che ogni denuncia di furto produca automaticamente effetti per periodi anteriori: l’esclusione riconosciuta riguarda il momento della perdita del possesso documentata.

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