Cassazione Civile, Ordinanza n. 27086/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato con esito favorevole in primo e secondo grado un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato l’imponibile IRES per l’anno 2013, negando l’accesso alla detassazione prevista dall’art. 6 della l. n. 388/2000 per un investimento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Palena. L’Ufficio sosteneva che non ricorressero i presupposti della agevolazione: da un lato, la società era già attiva nella realizzazione di impianti di energia alternativa per conto terzi e quindi non avrebbe effettuato un investimento aggiuntivo destinato a ridurre l’impatto ambientale della propria attività; dall’altro, l’impianto sarebbe stato destinato all’utilizzo del Comune committente, con conseguente insussistenza del requisito soggettivo in capo alla società. In Cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 388/2000, censurando sia la ricostruzione del requisito soggettivo compiuta dal giudice d’appello, sia la qualificazione dell’investimento come investimento ambientale agevolabile, sostenendo che la contribuente fosse un mero finanziatore/esecutore dell’opera e che la società del settore non potesse beneficiare della Tremonti ambiente se l’investimento era realizzato per conto di terzi.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui mirava a contestare l’accertamento in fatto della CTR sul requisito oggettivo, poiché la ricorrente sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Tuttavia, sul punto di diritto relativo alla spettanza dell’agevolazione alle imprese che svolgono servizi ambientali per conto terzi, la Corte ha aderito all’orientamento più recente e costante secondo cui l’art. 6 l. n. 388/2000 richiede che l’investimento ambientale sia riferibile ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa investitrice, non a danni causati da terzi. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con rigetto dell’originaria domanda della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente per le oscillazioni giurisprudenziali intervenute sulla questione.
Norme richiamate
La detassazione spetta alle piccole e medie imprese per la quota di reddito destinata a investimenti ambientali, intesi come costi per immobilizzazioni materiali necessarie a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente; i danni rilevanti sono quelli inerenti all’attività dell’impresa investitrice, non quelli causati da terzi.
È richiamato per definire le immobilizzazioni materiali che possono costituire investimento ambientale ai fini dell’agevolazione.
artt. 87-89 Trattato CEE
La Corte richiama il rischio che una lettura estensiva dell’agevolazione per imprese che operano strutturalmente per prevenire danni altrui trasformi il beneficio in un aiuto di Stato.
artt. 107-109 TFUE
Sono evocati come norme oggi corrispondenti ai divieti sugli aiuti di Stato, a sostegno della lettura restrittiva dell’agevolazione.
art. 195, lett. c, TFUE
È richiamato nel quadro del favor europeo per la diffusione delle energie rinnovabili, ma non come base decisiva della soluzione adottata.
dir. 2001/77/CE
Richiamata nel contesto del favor per le fonti di energia rinnovabile.
dir. 2009/28/CE
Richiamata nel contesto del favor per le fonti di energia rinnovabile.
Richiamata quale legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall’art. 6 l. n. 388/2000 opera solo quando l’investimento sia riferibile ai danni all’ambiente inerenti all’attività dell’impresa beneficiaria, e non quando l’attività dell’impresa consista professionalmente nel realizzare impianti o servizi ambientali per conto di terzi.
- In sede di legittimità non è consentito contestare sotto la veste della violazione di legge una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulle risultanze istruttorie, se la censura mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
- L’interpretazione delle agevolazioni tributarie deve essere coerente con la loro ratio e non può trasformare un beneficio destinato a mitigare l’impatto ambientale dell’attività imprenditoriale in un sostegno generalizzato a un intero settore economico.
- Una lettura estensiva dell’agevolazione che premi strutturalmente le imprese che prestano servizi ambientali per conto terzi può entrare in tensione con la disciplina sugli aiuti di Stato, perché altererebbe la parità concorrenziale tra operatori europei.
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