Sentenza del 06/03/2015 n. 4556 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI - Recupero dell'imposta per "plafond" carente o sforato - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Art. 57, primo comma , del d.P.R. n. 633 del 1972 - Decorrenza - Dal momento di utilizzo del "plafond".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato IVA, interessi e sanzioni per l'anno 2000, ritenendo che il Consorzio avesse effettuato acquisti in sospensione d'imposta oltre il plafond disponibile. Il plafond era stato calcolato includendo operazioni del 1999 che, secondo l'Ufficio, non costituivano prestazioni non imponibili valide: contributi associativi non collegati a specifici servizi e riaddebiti di costi relativi a prestazioni rese all'estero, fuori campo IVA per difetto di territorialità. Il Consorzio contestava, tra l'altro, la tardività dell'accertamento, sostenendo che il termine decorresse dall'anno di formazione del plafond, nonché la legittimità del disconoscimento delle operazioni e l'applicazione di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi quattro motivi di ricorso. Ha stabilito che il termine decadenziale per l'accertamento decorre dall'anno in cui il plafond viene utilizzato per effettuare acquisti in sospensione d'imposta, non dall'anno precedente in cui il plafond si è formato; pertanto l'avviso notificato il 15 dicembre 2005 era tempestivo. Ha inoltre confermato che i contributi associativi costituiscono operazioni rilevanti ai fini del plafond solo se rappresentano il corrispettivo di specifici servizi, mentre i contributi patrimoniali non lo sono; i riaddebiti di prestazioni rese all'estero, prive del requisito di territorialità, restano fuori campo IVA e non possono formare plafond. Tuttavia, la Corte ha accolto il sesto motivo perché la Commissione tributaria regionale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni e degli interessi. Il quinto motivo, relativo a tale questione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, comma 1
gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
Per il recupero dell'IVA dovuta a causa dell'utilizzo eccedente o illegittimo del plafond, il termine decorre dall'anno della dichiarazione relativa al periodo in cui il plafond è stato utilizzato, non dall'anno in cui esso si è formato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 8 e 9
acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta nei limiti delle operazioni non imponibili registrate nell'anno precedente
Il plafond consente agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA entro un limite quantitativo determinato dalle operazioni non imponibili ammesse dalla legge.
Legge 21 febbraio 1989, n. 83, art. 3, comma 2
I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili ... alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9
L'equiparazione ai servizi internazionali riguarda i veri servizi resi dal consorzio alle imprese consorziate. Non si estende ai contributi patrimoniali privi di specifico corrispettivo né alle operazioni già fuori campo IVA per difetto di territorialità.
Legge 18 febbraio 1997, n. 28, art. 2, comma 2
possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta ... nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni ... registrate ... per l'anno solare precedente
Il plafond è un limite monetario utilizzabile nell'anno successivo e deve essere calcolato considerando esclusivamente le operazioni che hanno natura e regime fiscale idonei a concorrervi.
Il fondo consortile è costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati
I contributi destinati alla formazione del fondo consortile hanno natura patrimoniale e non costituiscono, in assenza di uno specifico servizio, corrispettivi imponibili o operazioni utili alla formazione del plafond.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
La disposizione è stata invocata dal contribuente per ottenere la non applicazione di sanzioni e interessi in presenza di comportamento conforme a indicazioni dell'Amministrazione o di obiettive condizioni di incertezza; la Corte non ha deciso nel merito perché la questione è stata assorbita dal rinvio.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, comma 1, e 6, comma 2
Le norme sono state richiamate per sostenere l'assenza di colpevolezza o la non punibilità in caso di obiettiva incertezza; la relativa applicazione dovrà essere valutata dal giudice del rinvio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, comma 2
La disposizione è stata invocata per la disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, questione non esaminata dalla Commissione regionale e rimessa al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta un plafond IVA per carenza o sforamento, il termine di accertamento va calcolato con riferimento all'anno in cui il plafond è stato utilizzato, non a quello in cui le operazioni che lo alimentavano sono state effettuate.
- L'anno precedente può essere esaminato come elemento documentale per verificare la corretta composizione del plafond, anche se la relativa dichiarazione non è più autonomamente rettificabile; ciò non riapre però l'accertamento di quell'anno per altri fini.
- Non ogni somma fatturata o incassata da un consorzio concorre al plafond: i contributi associativi rilevano solo se costituiscono il corrispettivo di specifici servizi resi ai consorziati; i conferimenti patrimoniali ne restano esclusi.
- Le prestazioni già fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale non diventano operazioni non imponibili idonee a formare plafond mediante il semplice riaddebito ai consorziati; il riaddebito conserva, in linea generale, il regime dell'operazione originaria.
- Le agevolazioni previste per i consorzi all'esportazione si applicano ai servizi effettivamente resi alle imprese consorziate e astrattamente rientranti nel campo IVA, non alle operazioni che sono estranee all'IVA fin dall'origine.
- Il giudice deve esaminare tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte, comprese quelle subordinate sulla disapplicazione di sanzioni e interessi; l'omessa pronuncia su una domanda autonoma comporta la nullità della decisione e il rinvio.
- L'accoglimento del ricorso per omessa pronuncia non implica necessariamente la cancellazione delle sanzioni o degli interessi: determina il riesame della relativa domanda da parte del giudice del rinvio.
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