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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4553 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia, con avviso di accertamento notificato il 30 maggio 2005 per l’anno d’imposta 2003, aveva recuperato IVA per 2.515.059 euro e irrogato sanzioni per 3.143.823,75 euro, contestando 104 fatture emesse verso soggetti extra-CEE in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. 633/1972. La società non aveva prodotto le bollette di esportazione e sosteneva di aver provato l’uscita delle merci con fatture e lettere di vettura recanti un timbro della dogana rumena. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 8 del D.P.R. 633/1972 e 346 del D.P.R. 43/1973, sostenendo che il timbro di una dogana situata lungo il tragitto verso la Russia fosse prova idonea; con il secondo, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., affermando che gli elementi documentali e circostanziali consentissero una prova presuntiva dell’esportazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati entrambi i motivi: il primo non si confrontava con la ragione concreta della decisione d’appello, che aveva giudicato il timbro privo di data e di elementi idonei ad attestarne l’ufficialità; il secondo, pur formulato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della prova, non consentita in sede di legittimità, oltre a essere carente di autosufficienza. Nel merito, la prova dell’esportazione necessaria per la non imponibilità deve risultare dalla documentazione doganale prevista o da certificazioni ufficiali idonee: elementi indiretti e documenti privati, come pagamenti bancari o lettere di vettura, non bastano da soli. Confermato quindi il rigetto della domanda della società già disposto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Brescia. La società è stata condannata a rifondere le spese di cassazione, liquidate in 30.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; spese dei gradi di merito compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a)

    Nel caso di specie, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a), determina in modo tassativo i mezzi di prova ritenuti idonei a comprovare il fatto costitutivo del diritto alla esenzione d'imposta - ossia il materiale transito della merce fuori dal territorio doganale della Comunità - facendo riferimento, per un verso, al "documento doganale" (...) e per altro verso (...) ad altri documenti commerciali (fattura; bolla di accompagnamento o altro documento di trasporto), formati dagli operatori privati, purchè recanti però la "vidimazione dell'ufficio doganale".

    La non imponibilità per esportazione richiede prova del materiale trasferimento dei beni fuori dal territorio doganale comunitario tramite documentazione doganale o documenti commerciali vidimati dall’ufficio doganale. Non è sufficiente dimostrare indirettamente che il bene abbia lasciato il territorio.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 346, comma 1

    Il Ministero delle Finanze può, in via generale consentire che l'uscita delle merci dal territorio doganale possa essere provata, agli effetti doganali, anche per mezzo di attestazioni o certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale.

    In mancanza della documentazione doganale ordinaria, la prova può essere fornita con attestazioni o certificazioni di autorità estere o con documenti di trasporto internazionale idonei, secondo la disciplina applicabile. Un timbro privo di data e di elementi che ne comprovino l’ufficialità non soddisfa tale requisito.

  • Codice civile, art. 2697

    Muovendo dal principio generale, ex art. 2697 c.c., per cui l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è a carico di chi invoca l'agevolazione, l'esenzione o il trattamento fiscale preferenziale.

    Spetta al contribuente che invoca un’esenzione fiscale provare i fatti che ne costituiscono i presupposti; nel caso concreto, la società doveva dimostrare l’effettiva esportazione con i mezzi probatori richiesti.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    La società invocava la prova presuntiva, ma la Corte non ha riconosciuto che gli elementi addotti fossero sufficienti a dimostrare l’esportazione. La censura è stata inoltre considerata una richiesta di rivalutazione dei fatti, inammissibile in cassazione.

Massime di principio

  • Chi invoca la non imponibilità IVA per esportazione deve provare l’uscita effettiva dei beni dal territorio doganale comunitario; l’onere non è assolto dalla sola esistenza di fatture, pagamenti o documenti di trasporto privati.
  • La prova deve avere caratteri di certezza e ufficialità: in via ordinaria si utilizza la documentazione doganale; in sua mancanza possono rilevare certificazioni di autorità pubbliche competenti o documenti internazionali idonei secondo la disciplina applicabile.
  • Un timbro doganale è utilizzabile solo se consente di verificare la natura ufficiale dell’attestazione e il fatto attestato. L’assenza di data, dichiarazioni o sottoscrizioni può renderlo inidoneo.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto presentando come violazione di legge una contestazione che riguarda in realtà la sufficienza o la credibilità della prova; i motivi devono inoltre confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata e rispettare il requisito di autosufficienza.
  • La buona fede del cedente può rilevare, nella prospettiva delle operazioni intracomunitarie, solo se questi prova di aver adottato la dovuta diligenza e che circostanze decisive, estranee al suo controllo, lo hanno esposto a una condotta illecita dell’acquirente; tali circostanze non risultavano nel caso deciso.

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