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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4577 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Camera ha impugnato per violazione dell'art. 18, comma 3, della legge n. 580/1993, in relazione all'art. 2312 c.c., la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Contestava che la cessazione di fatto dell'attività del Consorzio escludesse il diritto camerale annuale 2001: secondo la ricorrente, l'obbligo discendeva dall'iscrizione al Registro delle imprese e cessava soltanto al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

La decisione

La Corte ha accolto l'unico motivo e cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Ha deciso la causa nel merito, senza rinvio, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di accertamento per il diritto camerale 2001, oltre sanzioni e interessi. Ha stabilito che la mera cessazione di fatto dell'attività non fa venir meno l'obbligo, collegato all'iscrizione; per i soggetti collettivi rilevano invece l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la tempestiva domanda di cancellazione dal Registro delle imprese. Spese di tutti i gradi integralmente compensate, in ragione della novità della soluzione giurisprudenziale all'epoca del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18, commi 3, 4, 5 e 6, come modificata dalla legge n. 488/1997

    Da tali commi risulta, da un lato che la misura del diritto annuale è determinata (dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale) in base al fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale e, dall'atro, che la suddetta misura del diritto annuale è dovuta "da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8".

    Il presupposto del diritto annuale è l'iscrizione o annotazione dell'impresa nei registri camerali. La cessazione materiale dell'attività, da sola, non elimina l'obbligo.

  • D.M. 11 maggio 2001, n. 359, artt. 3 e 4

    La disciplina della cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto è, infine, dettata nell'art. 4 del regolamento medesimo, sulla base della distinzione tra imprese soggette a procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, imprese individuali, società e altri soggetti collettivi Per queste ultime è prevista la cessazione dell'obbligo di pagamento del diritto annuale a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione a registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.

    Per le società e gli altri soggetti collettivi l'obbligo cessa dall'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione solo se la domanda di cancellazione è presentata entro il 30 gennaio successivo. Il regolamento considera inoltre tenute al pagamento le imprese iscritte o annotate al 1° gennaio, nonché quelle iscritte o annotate nel corso dell'anno.

  • Codice civile, art. 2495

    qualora una società a responsabilità limitata non abbia chiesto, dopo l'approvazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, la cancellazione dal registro delle imprese tramite il suo liquidatore, a norma dell'art. 2495 cod. civ. , permane, a carico della prima, l'obbligo di pagamento del suddetto diritto

    Il mancato adempimento dell'obbligo di chiedere la cancellazione dopo la liquidazione comporta la permanenza dell'obbligo di pagare il diritto camerale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la disposizione processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge della sentenza regionale.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è richiamata per la memoria depositata dalla ricorrente in cassazione; il testo non le attribuisce un ruolo decisorio autonomo.

Massime di principio

  • Per il diritto camerale annuale, il presupposto ordinario è l'iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese, non l'effettivo svolgimento dell'attività: la cessazione di fatto non basta a interrompere l'obbligo.
  • Per società e altri soggetti collettivi, occorre verificare l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la presentazione della domanda di cancellazione entro il 30 gennaio successivo; la cessazione dell'obbligo decorre dall'anno solare seguente, se ricorrono le condizioni previste.
  • In una controversia analoga, l'assenza di attività o la chiusura operativa dell'impresa non sostituisce gli adempimenti formali di liquidazione e cancellazione richiesti dalla disciplina.

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