Sentenza del 06/03/2015 n. 4579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.P. ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro l’avviso di recupero di un credito d’imposta per incremento occupazionale previsto dall’art. 4 della L. n. 448/1998. L’Ufficio aveva recuperato il credito perché un dipendente risultava assunto il 6 aprile 2001, fuori dal periodo agevolabile, compreso tra il 1° aprile 1999 e il 31 dicembre 2000. Il contribuente sosteneva che il credito e le compensazioni potessero essere riconosciuti anche con riferimento a dipendenti diversi da quelli originariamente indicati; i giudici di merito avevano ritenuto non spettante l’agevolazione per tali dipendenti e non adeguatamente documentata la difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha rilevato che il ricorso non indicava specificamente i motivi di censura né formulava effettive doglianze contro la sentenza impugnata, limitandosi a ribadire l’illegittimità dell’atto impositivo, e non indicava le norme poste a fondamento delle censure, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Inoltre, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 22 dicembre 2008, erano applicabili i quesiti prescritti dall’art. 366-bis c.p.c., che il ricorso non conteneva. B.P. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Lo stesso - oltre a non indicare specificamente i motivi di censura, a non contenere doglianze avverso la sentenza impugnata (limitandosi a ribadire l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato) nè la deduzione delle norme di legge poste a fondamento, con conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c. - non contiene neppure i quesiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le censure rivolte alla sentenza impugnata e le norme su cui si fondano; non è sufficiente riproporre genericamente la contestazione dell’atto impositivo.
Lo stesso - oltre a non indicare specificamente i motivi di censura, a non contenere doglianze avverso la sentenza impugnata (limitandosi a ribadire l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato) nè la deduzione delle norme di legge poste a fondamento, con conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c. - non contiene neppure i quesiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis c.p.c. (applicabile al ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata il 22.12.2008).
Per il ricorso soggetto alla disciplina applicabile in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, l’omessa formulazione dei quesiti prescritti comporta l’inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre contestare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata: ripetere le doglianze già rivolte contro l’atto originario non basta.
- Le censure devono essere specifiche e indicare le norme rilevanti; il ricorso deve inoltre rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis, compresi eventuali quesiti richiesti a pena di inammissibilità.
- La decisione non risolve nel merito se il credito d’imposta fosse effettivamente spettante: l’inammissibilità lascia ferma la pronuncia di merito sfavorevole al contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 4552 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 4553 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 4562 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 4567 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 4577 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mar 2015Sentenza del 06/03/2015 n. 4583 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →