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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relative al 1997, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione L. 1.477.432.000, ritenuti derivanti da operazioni fittizie e, in particolare, da dividendi fittizi distribuiti da M. s.p.a., che avevano consentito indebite detrazioni di crediti d’imposta e ritenute. La società ha contestato: (1) l’omessa motivazione della sentenza sul presunto contrasto tra avviso e processo verbale di constatazione; (2) la violazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 917/1986, perché l’Ufficio avrebbe iscritto tra le variazioni in aumento il credito d’imposta disconosciuto; (3) la violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere di provare l’effettività delle operazioni; (4) l’omessa considerazione del mancato deposito degli allegati al verbale; (5) l’omessa valutazione della fittizietà dell’utile della società partecipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti e cinque i motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché prospettava una questione di diritto come vizio motivazionale e indicava in modo generico il fatto controverso; il secondo perché l’art. 52 TUIR enuncia la regola generale di determinazione del reddito d’impresa e il quesito non individuava l’errore di diritto concretamente attribuito alla sentenza; il terzo per genericità del quesito; il quarto per difetto di specificità e autosufficienza e perché contestava in modo inidoneo un accertamento di fatto congruamente motivato; il quinto perché, oltre a essere generico, prospettava come vizio motivazionale una questione di diritto. È rimasta quindi ferma la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e riconosciuto legittimo l’accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il motivo è inammissibile, sia in quanto con lo stesso è posta in realtà una quaestio iuris e non un vizio di motivazione, sia, in ogni caso, poichè la riportata indicazione del fatto controverso, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., si rivela inidonea per genericità ed astrattezza.

    Nel regime processuale applicato dalla Corte, la censura motivazionale doveva individuare con precisione il fatto controverso e decisivo; una formulazione generica o astratta comportava l’inammissibilità. Non è inoltre possibile presentare una questione di diritto come vizio di motivazione.

  • Art. 52 del D.P.R. n. 917/1986, ora art. 83 TUIR

    La norma si limita semplicemente a dettare la regola generale per la determinazione del reddito d'impresa.

    La disposizione stabilisce il criterio generale secondo cui il reddito d’impresa si determina apportando all’utile o alla perdita di bilancio le variazioni previste dal TUIR. Per contestare le modalità concrete con cui l’Ufficio ha recuperato l’imposta occorreva individuare una specifica violazione normativa: il richiamo alla regola generale, da solo, non rendeva pertinente il motivo.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte non ha enunciato un’interpretazione sostanziale della regola sull’onere della prova: ha dichiarato inammissibile la censura perché il quesito di diritto era formulato in termini generici e non consentiva di individuare la regola applicabile alla fattispecie.

Massime di principio

  • In cassazione, ciascun motivo deve indicare con precisione il vizio dedotto e collegarlo alla decisione impugnata; una censura astratta o formulata come questione generale può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
  • Un vizio di motivazione non può essere usato per contestare una questione di diritto: occorre qualificare correttamente la censura e, per i vizi motivazionali soggetti ai requisiti dell’art. 366-bis c.p.c., identificare in modo puntuale il fatto controverso e decisivo.
  • Quando si deduce la violazione di una norma, il quesito deve spiegare quale regola il giudice avrebbe applicato erroneamente e quale regola avrebbe dovuto applicare alla concreta vicenda; la mera citazione di una disposizione generale non è sufficiente.
  • Le censure che contestano accertamenti di fatto devono essere specifiche e autosufficienti e confrontarsi adeguatamente con la motivazione del giudice di merito; non basta riproporre la propria diversa lettura dei fatti.
  • Nel caso deciso, la motivazione dell’accertamento era stata ritenuta adeguata perché l’avviso richiamava un processo verbale conosciuto dalla contribuente, contenente riferimenti a elementi probatori documentali e contabili; la società non aveva dimostrato la propria estraneità alle operazioni contestate.

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