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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4567 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - In genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento di Euro 116.026,96, relativa all’ILOR dovuta dalla società per il 1994. La contribuente ne aveva contestato la notifica: la C.T.R. del Veneto, riformando la decisione della C.T.P. di Treviso, l’aveva annullata perché mancavano la relata, la prova della consegna nelle forme di rito e l’identificazione del notificatore. Equitalia ha dedotto che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 14 della L. n. 890/1982, la cartella poteva essere notificata direttamente per raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata; in subordine, ha sostenuto che la ricezione dell’atto aveva comunque raggiunto lo scopo della notifica. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di Equitalia e dichiarato assorbito il secondo: la cartella può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento, senza redigere una relata, e la notifica si perfeziona alla data attestata nell’avviso. Ha respinto l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che dovesse partecipare al giudizio quale titolare del credito, dato che la controversia non era limitata a vizi propri della cartella e della sua notifica e il merito della pretesa tributaria non era ancora stato esaminato. Ha quindi cassato la sentenza della C.T.R. del Veneto e rinviato alla stessa C.T.R., in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La fondatezza della pretesa tributaria resta da decidere in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, "senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica"

    La cartella può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza una relata separata. L’avviso di ricevimento documenta il perfezionamento della notifica; l’agente deve conservarlo, o conservare la matrice o copia della cartella con la relazione, per cinque anni.

  • D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39

    è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente

    Nella notifica postale diretta della cartella, il perfezionamento richiede la consegna del plico al domicilio e la sottoscrizione della documentazione postale da parte della persona individuata come legittimata a riceverlo; non è richiesta una relata redatta dall’agente della riscossione.

  • Codice civile, art. 2700

    la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.

    L’accertamento dell’ufficiale postale sull’identità o sulla legittimazione del consegnatario è assistito dall’efficacia probatoria propria dell’atto pubblico. La decisione precisa che l’eventuale contestazione deve essere proposta nei modi idonei a superare tale efficacia.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10

    La Corte richiama la necessità di considerare l’intero oggetto del giudizio e la titolarità del credito: quando la controversia non riguarda soltanto vizi propri della cartella o della sua notifica, il ricorso deve coinvolgere anche l’ente impositore titolare della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento: la mancanza di una relata autonoma non rende di per sé inesistente la notifica.
  • Per verificare la notifica occorre esaminare l’avviso di ricevimento e la documentazione postale. La consegna attestata dal soggetto postale individuato come legittimato è rilevante e gode dell’efficacia probatoria riconosciuta agli atti pubblici.
  • L’agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relata oppure l’avviso di ricevimento, secondo la modalità di notifica prescelta.
  • Se il ricorso investe anche la sussistenza o la titolarità della pretesa tributaria, e non soltanto vizi propri della cartella o della notifica, l’ente impositore titolare del credito deve essere coinvolto nel giudizio.
  • La cassazione per un vizio relativo alla notifica non decide automaticamente se il tributo sia dovuto: se il merito non è stato esaminato, resta da accertare nel giudizio di rinvio.

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