Cassazione Civile, Ordinanza n. 03727/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un contribuente, dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento ad esso riferite, che egli assumeva non essergli state notificate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la notifica delle cartelle e quindi maturata la prescrizione della pretesa. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; 2) violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle ex art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che gli avvisi di ricevimento erano in atti; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l’applicazione del termine quinquennale invece di quello decennale. La Regione Lombardia ha resistito con controricorso adesivo, mentre il contribuente non ha svolto difese. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito i motivi, rilevando d’ufficio l’originaria inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse ad agire, poiché l’impugnazione dell’estratto di ruolo era stata proposta solo a seguito del rilascio dell’estratto stesso, senza che fosse dimostrato uno degli specifici pregiudizi tipizzati dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, travolgendo anche la decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Ha ritenuto che mancasse una condizione dell’azione, cioè l’interesse ad agire, e che la domanda fosse inammissibile perché diretta in sostanza a un accertamento negativo non consentito dalla struttura del giudizio tributario, in assenza della dimostrazione di un pregiudizio concreto e tipizzato derivante dall’iscrizione a ruolo. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo per dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamati nel primo motivo come parametri della motivazione della sentenza tributaria
richiamato nel primo motivo per la disciplina della motivazione
richiamato nel secondo motivo sulla notifica delle cartelle di pagamento
richiamati nel terzo motivo in tema di prescrizione
applicato per la cassazione senza rinvio in presenza di inammissibilità originaria della domanda
richiamato in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite su questione di massima di particolare importanza
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
considerato come norma sopravvenuta che tipizza l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
norma introduttiva dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che fondano l’interesse ad agire
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18.1.2008, n. 40
richiamato come base per le verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato come ulteriore ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può generare pregiudizio
art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40
richiamato unitamente all’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 per le verifiche nei pagamenti pubblici
Massime di principio
- Nel processo tributario l’interesse ad agire è una condizione dell’azione che deve sussistere fino alla decisione e può essere inciso da una norma sopravvenuta che tipizzi i casi in cui l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio concreto tra quelli normativamente previsti; in mancanza, la domanda è inammissibile perché sostanzialmente diretta a un accertamento negativo non consentito.
- Quando difetta originariamente una condizione dell’azione, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, travolgendo anche la decisione di primo grado.
- Nel giudizio di legittimità, l’onere di dimostrare il persistente interesse ad agire grava sulla parte che ha proposto l’azione; la mancata attività difensiva della controparte non supplisce a tale carenza.
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