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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03727/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un contribuente, dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento ad esso riferite, che egli assumeva non essergli state notificate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo non provata la notifica delle cartelle e quindi maturata la prescrizione della pretesa. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; 2) violazione della disciplina sulla notifica delle cartelle ex art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che gli avvisi di ricevimento erano in atti; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l’applicazione del termine quinquennale invece di quello decennale. La Regione Lombardia ha resistito con controricorso adesivo, mentre il contribuente non ha svolto difese. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito i motivi, rilevando d’ufficio l’originaria inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse ad agire, poiché l’impugnazione dell’estratto di ruolo era stata proposta solo a seguito del rilascio dell’estratto stesso, senza che fosse dimostrato uno degli specifici pregiudizi tipizzati dalla normativa sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, travolgendo anche la decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente. Ha ritenuto che mancasse una condizione dell’azione, cioè l’interesse ad agire, e che la domanda fosse inammissibile perché diretta in sostanza a un accertamento negativo non consentito dalla struttura del giudizio tributario, in assenza della dimostrazione di un pregiudizio concreto e tipizzato derivante dall’iscrizione a ruolo. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’interesse ad agire è una condizione dell’azione che deve sussistere fino alla decisione e può essere inciso da una norma sopravvenuta che tipizzi i casi in cui l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile.
  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico pregiudizio concreto tra quelli normativamente previsti; in mancanza, la domanda è inammissibile perché sostanzialmente diretta a un accertamento negativo non consentito.
  • Quando difetta originariamente una condizione dell’azione, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, travolgendo anche la decisione di primo grado.
  • Nel giudizio di legittimità, l’onere di dimostrare il persistente interesse ad agire grava sulla parte che ha proposto l’azione; la mancata attività difensiva della controparte non supplisce a tale carenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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