Cassazione Civile, Ordinanza n. 34749/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico con cui l'amministrazione ha imputato al contribuente un maggior reddito per il 2005, fondandosi su indici di capacità contributiva quali la residenza principale con mutuo cointestato, un'autovettura e due motocicli, nonché sulla sproporzione tra tenore di vita e reddito dichiarato. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo non provata la disponibilità di redditi esenti o comunque idonei a giustificare le spese e escludendo che il capitale emerso con lo scudo fiscale potesse rilevare per l'annualità 2005. In Cassazione il contribuente ha proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità del diniego dei benefici premiali connessi alla dichiarazione riservata/scudo fiscale; 2) violazione delle norme sullo scudo fiscale, sostenendo che la precedente adesione avrebbe precluso l'accertamento; 3) omesso esame dell'archiviazione di una distinta attività istruttoria per il 2006, che a suo dire avrebbe escluso il requisito della non congruità per più annualità; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per l'onere della prova contraria; 5) motivazione apparente sulla attendibilità degli elementi redditometrici, in particolare sull'uso dell'auto e sulle disponibilità pregresse della moglie per il mutuo cointestato; 6) violazione del contraddittorio endoprocedimentale per il mancato invio di questionari alla moglie; 7) omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione dei coefficienti moltiplicatori del redditometro. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili quasi tutti i motivi, ma ha accolto in parte il quinto motivo limitatamente al profilo delle disponibilità pregresse della moglie, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR su quel punto.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ha rigettato il sesto e il settimo motivo, ha ritenuto il primo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, ha ritenuto il terzo inammissibile e comunque infondato, e il quinto motivo è stato accolto solo in parte, limitatamente alla mancata valutazione delle ulteriori disponibilità economiche della moglie in relazione al mutuo cointestato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame sul punto accolto.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 4, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
Invocato dal contribuente in relazione ai benefici premiali dello scudo fiscale e alla pretesa preclusione dell'accertamento; la Corte ritiene però che la questione non incida sul caso concreto perché manca la prova della correlazione tra somme scudate e spese dell'annualità accertata.
art. 14 d.l. 25 settembre 2001, n. 350
La preclusione all'accertamento fiscale non opera come franchigia generale: richiede la dimostrazione di una concreta correlazione tra somme rimpatriate/regolarizzate e reddito accertato.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per l'accertamento sintetico, l'Ufficio può fondarsi su indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o della loro disponibilità.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione d'appello si è pronunciata sulla questione, anche se con motivazione diversa da quella prospettata dal ricorrente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per denunciare una presunta motivazione apparente; la Corte distingue tra doglianza generica e reale omissione argomentativa, accogliendo solo il profilo relativo alla mancata valutazione di ulteriori disponibilità della moglie.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata in relazione al requisito della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per chiedere la disapplicazione dei coefficienti moltiplicatori del redditometro; la Corte ritiene infondata la censura.
art. 24 Cost.
Richiamato per dedurre la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, ma ritenuto non pertinente per l'anno d'imposta 2005, anteriore all'introduzione dell'obbligo generalizzato nel redditometro.
art. 38, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti sintetici opera solo per le annualità cui si applica la modifica introdotta dal d.l. 78/2010, quindi non per il 2005.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1
Disposizione transitoria: le modifiche in tema di contraddittorio operano solo per i redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal periodo d'imposta 2009.
Massime di principio
- In materia di scudo fiscale, la preclusione al potere di accertamento non opera come limite astratto e generalizzato: il contribuente deve provare una concreta correlazione tra le somme rimpatriate o regolarizzate e il reddito o le spese oggetto di accertamento.
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, una volta accertati in fatto gli indici di capacità contributiva, il giudice non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.
- La prova contraria del contribuente, nei casi di redditometro, deve essere documentale e deve riguardare disponibilità, entità e durata del possesso delle risorse alternative al reddito imponibile; non basta una generica allegazione.
- Il contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti sintetici non era obbligatorio per le annualità anteriori alla modifica introdotta dal d.l. 78/2010, essendo la nuova disciplina applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato la questione sostanziale, anche se con argomentazione diversa da quella auspicata dalla parte.
- Nel giudizio tributario, la motivazione è apparente solo se manca l'esame di una circostanza decisiva effettivamente allegata e potenzialmente idonea a mutare l'esito della lite; non lo è quando la doglianza mira soltanto a un diverso apprezzamento delle prove.
- Per giustificare spese o mutui cointestati con redditi o disponibilità di un familiare, non è sufficiente il mero richiamo al suo esiguo reddito dichiarato: il giudice deve esaminare anche eventuali ulteriori risorse documentate di cui quel familiare abbia effettivamente potuto disporre.
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