Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05455/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il correlato obbligo contributivo per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010 da un'avvocata iscritta all'Albo Forense, ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo, ritenendo che i redditi percepiti, inferiori a 5.000 euro, fossero indice di occasionalità e dunque di non abitualità dell'attività, e aveva inoltre dichiarato prescritto il credito contributivo, essendo decorso il termine quinquennale tra la scadenza del pagamento e la richiesta dell'INPS. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione di varie norme in materia di Gestione separata e previdenza forense, sostenendo l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'obbligo di iscrizione nonostante il reddito inferiore alla soglia richiamata dalle disposizioni invocate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato l'insussistenza dell'obbligo contributivo, dall'altro la prescrizione del credito. Poiché il ricorso aveva censurato soltanto la prima ragione decisoria, lasciando intatta quella relativa alla prescrizione, si era formato giudicato su quest'ultima; pertanto il ricorso non poteva condurre alla cassazione della decisione. Le spese sono state poste a carico dell'INPS ed è stato altresì disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna da sola è idonea a giustificarla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile perché la statuizione non può essere utilmente caducata.
  • La formazione del giudicato interno su una delle rationes autonome della sentenza impugnata preclude l'esame del motivo diretto contro l'altra ratio, se quest'ultima, da sola, non è sufficiente a rimettere in discussione il decisum.
  • In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., la critica deve investire tutte le autonome premesse logico-giuridiche della sentenza impugnata, altrimenti difetta l'interesse all'impugnazione utile.
  • Nei giudizi definiti con declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.