Cassazione Civile, Ordinanza n. 05455/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e il correlato obbligo contributivo per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010 da un'avvocata iscritta all'Albo Forense, ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo, ritenendo che i redditi percepiti, inferiori a 5.000 euro, fossero indice di occasionalità e dunque di non abitualità dell'attività, e aveva inoltre dichiarato prescritto il credito contributivo, essendo decorso il termine quinquennale tra la scadenza del pagamento e la richiesta dell'INPS. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione di varie norme in materia di Gestione separata e previdenza forense, sostenendo l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'obbligo di iscrizione nonostante il reddito inferiore alla soglia richiamata dalle disposizioni invocate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: da un lato l'insussistenza dell'obbligo contributivo, dall'altro la prescrizione del credito. Poiché il ricorso aveva censurato soltanto la prima ragione decisoria, lasciando intatta quella relativa alla prescrizione, si era formato giudicato su quest'ultima; pertanto il ricorso non poteva condurre alla cassazione della decisione. Le spese sono state poste a carico dell'INPS ed è stato altresì disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
norma invocata dall'INPS per fondare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi/professionisti privi di altra copertura previdenziale; il ricorso non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità derivante dalla mancata censura di una ratio autonoma
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. con mod. dalla L. n. 111/2011
norma richiamata dal ricorrente in tema di contribuzione alla Gestione separata; non scrutinata nel merito per l'inammissibilità
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
norma richiamata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della relativa applicazione
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. con mod. dalla L. n. 326/2003
norma richiamata dal ricorrente quale parametro dell'obbligo contributivo; la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e/o falsa applicazione di legge
norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata e la proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne afferma l'applicabilità e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna da sola è idonea a giustificarla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile perché la statuizione non può essere utilmente caducata.
- La formazione del giudicato interno su una delle rationes autonome della sentenza impugnata preclude l'esame del motivo diretto contro l'altra ratio, se quest'ultima, da sola, non è sufficiente a rimettere in discussione il decisum.
- In tema di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., la critica deve investire tutte le autonome premesse logico-giuridiche della sentenza impugnata, altrimenti difetta l'interesse all'impugnazione utile.
- Nei giudizi definiti con declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Come è indicizzato
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