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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05297/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per il periodo d'imposta 2006, con cui l'Ufficio, a seguito di verifica resa necessaria dall'incoerenza dell'indice di rotazione del magazzino rispetto allo studio di settore, ha contestato maggiori ricavi non dichiarati, con conseguenti maggiori imposte dirette, indirette e contributi previdenziali. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, la nullità della verifica per l'intervento della moglie alle operazioni senza valido potere rappresentativo; la violazione del diritto di difesa e dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; l'illegittimità dell'accertamento parziale e/o induttivo; l'omessa pronuncia su specifiche doglianze relative alla percentuale di ricarico, agli allegati della Guardia di finanza e alla correttezza del metodo ricostruttivo dei ricavi; nonché vizi di motivazione della sentenza di appello. La CTR ha respinto l'appello e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, tutti respinti o dichiarati inammissibili dalla Corte, che ha ritenuto in particolare: carenti di autosufficienza le censure sulla verifica e sulle prove raccolte; infondata la doglianza sull'omesso rispetto del termine di 60 giorni; non contraddittoria la motivazione sull'accertamento parziale; inammissibili le doglianze di omessa pronuncia per difetto di specifica riproduzione degli atti; e inammissibili, per doppia conforme e per devoluzione a mere argomentazioni difensive, i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. relativi all'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente, ritenendo in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati tutti gli otto motivi. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento e corretta la ricostruzione dei ricavi fondata sull'incongruenza del magazzino e sulla percentuale di ricarico. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza; dal testo emerge altresì la statuizione finale sulla sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1387 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia dell'operato della moglie; la Corte non accoglie la censura, rilevando che la questione è trattata come mera imprecisione lessicale e che, in fatto, il contribuente aveva indicato la moglie come collaboratrice/assistenza, con conseguente irrilevanza della doglianza.

  • art. 1399 c.c.

    invocato dal ricorrente per escludere la ratifica del comportamento della moglie; la Corte ritiene la censura inammissibile e comunque infondata, valorizzando la partecipazione del contribuente alla verifica e la mancata contestazione delle operazioni.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    la Corte conferma che la mancata formulazione di osservazioni entro il termine non impedisce di per sé la valutazione delle contestazioni se il contribuente ha partecipato alla verifica senza opporre rilievi; il termine non è trattato come preclusione assoluta nel caso concreto.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione, ritenendo infondata la tesi che il termine di 60 giorni fosse stato confuso con il termine per impugnare l'avviso.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte ribadisce che l'accertamento parziale è una modalità procedurale dell'accertamento e non un metodo autonomo; la sua legittimità è riconosciuta quando l'Ufficio disponga di elementi gravi e precisi, anche presuntivi.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione all'accertamento analitico-induttivo; la Corte osserva che la presenza di incongruenze di magazzino rende legittimo il ricorso al metodo, e che l'eventuale richiamo improprio all'articolo non invalida l'avviso.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'accertamento; la Corte non accoglie la censura, poiché la motivazione della CTR e la base indiziaria sono ritenute sufficienti.

  • art. 56, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente in parallelo all'art. 42 d.P.R. 600/1973; la censura viene ritenuta inammissibile o infondata nel contesto della critica all'accertamento induttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte respinge la doglianza per difetto di specificità e per il fatto che la CTR aveva comunque affrontato il tema della percentuale di ricarico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per veicolare le censure di violazione di legge; la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi così formulati quando non confrontati con la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per illogicità o omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio per carenza di autosufficienza e per l'effettivo esame, da parte della CTR, delle questioni dedotte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte dichiara i motivi inammissibili per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. e perché rivolti a mere argomentazioni difensive, non a fatti storici decisivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la Corte ne fa applicazione per affermare l'inammissibilità dei motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte precisa che il vizio non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o per lamentare l'omesso esame di argomentazioni difensive anziché di fatti storici decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo riportato come norma applicata, ma il ragionamento della Corte richiama la necessità che il ricorrente dimostri l'incidenza concreta delle presunte irregolarità sulle prove e sull'esito della verifica.

Massime di principio

  • La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni immediate può essere valorizzata come comportamento sostanzialmente adesivo ai risultati dell'attività ispettiva, salvo che emergano specifiche e tempestive contestazioni.
  • L'eventuale imprecisione formale nella verbalizzazione della qualità della persona presente alle operazioni non determina di per sé l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in mancanza di una previsione normativa espressa e se le dichiarazioni hanno funzione meramente ancillare rispetto alle risultanze oggettive della verifica.
  • L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 non è un metodo autonomo e può fondarsi su elementi gravi e precisi, anche presuntivi; un eventuale richiamo normativo non perfettamente allineato non invalida automaticamente l'atto se la sostanza della pretesa è chiara.
  • Nel giudizio di legittimità i motivi devono confrontarsi puntualmente con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata trascrizione degli atti rilevanti e la critica generica rendono il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione di merito o per far valere mere argomentazioni difensive: occorre l'omissione di un fatto storico, decisivo e discusso, e in caso di doppia conforme il controllo è ulteriormente ristretto.
  • La mancata presentazione di osservazioni dopo il PVC non è, di per sé, una preclusione assoluta, ma può costituire elemento valutativo a sfavore del contribuente nella misura in cui confermi l'assenza di contestazioni durante la verifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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