Cassazione Civile, Ordinanza n. 21620/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Una società, subentrata per incorporazione alla originaria creditrice, aveva agito per ottenere il pagamento del corrispettivo di servizi tecnici e professionali svolti in relazione a lavori urgenti di consolidamento conseguenti a eventi alluvionali. Il credito era stato inizialmente azionato con decreto ingiuntivo, poi revocato in parte dal tribunale che aveva comunque condannato il comune al pagamento di un importo minore. In appello, però, la sentenza di primo grado era stata riformata: la corte territoriale aveva dichiarato nullo il contratto per difetto di forma scritta ad substantiam e aveva rigettato integralmente la domanda. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società lamentava violazione di norme sulla contrattualizzazione della P.A. e sulla disciplina emergenziale, sostenendo che la forma scritta fosse comunque integrata dalla determina dirigenziale sottoscritta per accettazione, che il corrispettivo fosse determinabile tramite rinvio alle tariffe professionali e che, comunque, in ragione della situazione di emergenza, non fosse necessario un autonomo impegno di spesa secondo le regole ordinarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la disciplina speciale sulla forma scritta dei contratti della pubblica amministrazione, imposta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, non era stata derogata dall’ordinanza di protezione civile richiamata dalla ricorrente, poiché la deroga riguardava altre disposizioni e non quelle sulla forma. Ha inoltre ribadito che, nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, tutti gli elementi essenziali, incluso il corrispettivo, devono risultare dal documento contrattuale o essere comunque determinabili solo in base ad esso, senza ricorrere a elementi esterni. La determina invocata non indicava in modo sufficiente il compenso e, anzi, rinviava a un successivo atto per la stipula della convenzione di incarico, sicché non poteva integrare il contratto scritto. Accertata la nullità per difetto di forma, la Corte ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo relativo all’impegno di spesa e alla eventuale regolarizzazione successiva in situazione di somma urgenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
per i contratti della pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta ad substantiam; la disciplina non è stata derogata dall’ordinanza richiamata nel caso concreto
richiamato in contrapposizione alla disciplina speciale, a conferma che la pubblica amministrazione è soggetta a una regola formale più rigorosa
invocati dalla ricorrente, ma ritenuti non idonei a superare il difetto di forma scritta e a fondare una diversa interpretazione del documento contrattuale
art. 27, comma 9, d.lgs. n. 77 del 1995
citato nel motivo di ricorso come norma sulla disciplina degli impegni di spesa e dei rapporti contrattuali dell’ente
art. 117 d.lgs. n. 267 del 2000
citato nel motivo di ricorso come norma rilevante per la contrattualizzazione dell’ente locale
artt. 1 e 12 O.P.C.M. n. 3281 del 18 aprile 2003
l’ordinanza emergenziale autorizzava la deroga ad alcune disposizioni, ma non agli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923; la deroga alle regole ordinarie richiamate dall’art. 191, comma 3, t.u.e.l. era espressamente contemplata
art. 191, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000
disciplina la regolarizzazione delle ordinazioni per lavori di somma urgenza; nel caso concreto è richiamata ma ritenuta comunque non decisiva, perché la nullità deriva già dal difetto di forma scritta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale che delimita il vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso
art. 50 d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dalla ricorrente come base di un rinvio implicito alle tariffe professionali, ma ritenuto insufficiente a determinare il compenso nel documento contrattuale
Cass. n. 8731/2023
richiamata per ribadire che, nei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam, l’oggetto deve risultare determinato o determinabile dagli elementi interni al contratto, senza ricorso a elementi estranei
Cass. nn. 8574/2023; 11465/2020
richiamate a conferma della necessità della forma scritta ad substantiam nei contratti della pubblica amministrazione
Massime di principio
- Nei contratti della pubblica amministrazione soggetti a forma scritta ad substantiam, la validità dell’accordo richiede che tutti gli elementi essenziali, compreso il corrispettivo, risultino dal documento contrattuale o siano determinabili esclusivamente sulla base di esso.
- Un rinvio implicito o generico a tariffe professionali non basta a integrare la forma scritta se la determinazione del compenso presuppone elementi esterni al testo negoziale.
- Quando il documento sottoscritto dalle parti rinvia a un successivo atto per la stipula della convenzione di incarico, tale previsione è indice della mancanza di un contratto già perfezionato in forma valida.
- Le deroghe introdotte da provvedimenti emergenziali devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono oltre le disposizioni espressamente menzionate.
- Se la nullità del contratto deriva già dal difetto di forma richiesta ad substantiam, ogni ulteriore questione sugli impegni di spesa o sulla regolarizzazione successiva può risultare assorbita.
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