Cassazione Civile, Ordinanza n. 07950/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo fiscale sull'anno d'imposta 2008 relativo a un promotore finanziario, nel corso del quale l'Ufficio ha disconosciuto alcuni costi dedotti, tra cui spese per elaborazione dati, carburante e, soprattutto, l'integrale importo dei lavori di manutenzione eseguiti su un immobile di terzi locato e adibito all'attività professionale. In primo grado il ricorso del contribuente è stato respinto; in appello la decisione è stata riformata limitatamente alla deducibilità integrale delle spese di manutenzione sull'immobile di terzi, ritenendosi che il limite dell'art. 102, comma 6, d.P.R. 917/1986 operi solo per i beni propri e non per quelli altrui. Il contribuente ha proposto ricorso principale per cassazione con due motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi in tema di valutazione della documentazione contabile e della prova dei costi, lamentando che il giudice di merito avesse preferito la documentazione acquisita presso i fornitori a quella prodotta dal contribuente; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatto decisivo quanto alla produzione in giudizio della delega di firma del direttore provinciale dell'Agenzia per la sottoscrizione dell'atto impositivo. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 102, comma 6, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la sentenza di appello avesse errato nel limitare la disciplina della deducibilità alle sole spese su immobili di proprietà del contribuente, mentre il criterio corretto sarebbe quello della strumentalità del bene all'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che i motivi, formalmente formulati come omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa in cassazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento non dipende dalla proprietà del bene, ma dalla sua strumentalità rispetto all'attività d'impresa o professionale; pertanto la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui aveva ancorato la decisione alla sola circostanza che l'immobile fosse di terzi. La sentenza di appello è stata quindi cassata limitatamente al capo investito dal ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione per i necessari accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti del nuovo testo introdotto nel 2012 e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 102, comma 6, d.P.R. n. 917/1986
Le spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento di beni materiali strumentali sono deducibili nei limiti previsti dalla norma; il criterio decisivo è la strumentalità del bene all'attività, non la sua proprietà in capo al contribuente.
art. 12 preleggi
La riformulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. va letta secondo i criteri ermeneutici generali, con riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Ha modificato l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., restringendo l'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, rendendo vigente la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso principale sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di ricorso principale inammissibile.
Richiamato indirettamente nel riferimento al principio di vicinanza della prova e alla distribuzione dell'onere probatorio nel rapporto tributario/probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di revisione del merito, che resta riservata al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ai provvedimenti successivi all'11 settembre 2012, è limitato al "minimo costituzionale" e riguarda solo anomalie motivazionali estreme, non la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- La violazione dell'art. 102, comma 6, d.P.R. 917/1986 non si accerta guardando soltanto alla proprietà del bene, ma verificando se il bene o il costo siano effettivamente strumentali all'attività esercitata.
- Le spese di manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento di beni materiali strumentali possono essere dedotte entro il limite normativo anche se sostenute su beni di proprietà di terzi, purché vi sia un nesso di strumentalità con l'attività del contribuente e non vi sia duplicazione di deduzione in capo ad altri soggetti.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una valutazione di attendibilità comparata delle prove, non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi probatori non accolti.
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