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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34215/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

A seguito di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti del debitore principale e del fideiussore per il pagamento di una somma capitale oltre accessori, il fideiussore ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lucca in base a una clausola del contratto di fideiussione che attribuiva la competenza esclusiva al Tribunale di Treviso. Il Tribunale di Lucca ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Treviso. La creditrice ha quindi proposto regolamento di competenza articolando tre censure: 1) nullità della notificazione dell'atto di opposizione, perché l'atto sarebbe stato notificato nell'interesse di un soggetto diverso dall'opponente e con indicazione errata del nominativo del notificante; 2) violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c., assumendo che la clausola di foro convenzionale non fosse espressa in modo sufficientemente specifico da escludere i fori concorrenti e che, comunque, l'eccezione di incompetenza non avesse investito tutti i fori legali concorrenti; 3) violazione della disciplina consumeristica, sostenendo che il fideiussore fosse consumatore e che il foro del consumatore fosse inderogabile o, comunque, che la clausola non fosse stata specificamente approvata né oggetto di trattativa individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha escluso la nullità della notifica dell'opposizione, ritenendo che l'erronea indicazione del soggetto notificante fosse un mero errore materiale, inidoneo a determinare nullità, perché dal complesso dell'atto risultava con chiarezza che l'opposizione proveniva dal fideiussore. Ha poi ritenuto valida e specifica la clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Treviso, affermando che il foro convenzionale esclusivo esclude i fori legali concorrenti e che chi lo invoca non deve contestare singolarmente tutti i fori alternativi. Quanto alla dedotta qualità di consumatore del fideiussore, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, perché il ricorso non forniva elementi sufficienti sulla natura del rapporto e sulla qualità soggettiva dell'opponente; in ogni caso ha osservato che la clausola era stata richiamata come specificamente approvata e che la mera allegazione della mancata trattativa individuale non era sufficiente. È stata quindi confermata la competenza del Tribunale di Treviso, con rinvio delle parti davanti a quel giudice e regolazione delle spese da parte del giudice di merito; inoltre sono stati posti gli adempimenti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità della notificazione e della tutela del contraddittorio, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della notificazione; la Corte ha escluso la nullità in presenza di un errore materiale innocuo.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità processuali.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità degli atti processuali.

  • art. 3-bis, comma 5, lett. c, L. 53/1994

    Richiamato per sostenere che la mancata indicazione completa delle generalità della parte rappresentata determinerebbe nullità della notifica.

  • art. 11 L. 53/1994

    Richiamato come norma che prevederebbe la nullità della notificazione telematica in caso di irregolarità formali; la Corte ha escluso la nullità nel caso concreto.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato per contestare la deroga alla competenza territoriale; la Corte ha ritenuto operante il foro esclusivo pattuito.

  • art. 29 c.p.c.

    Richiamato per il foro convenzionale; la Corte ha confermato che la clausola pattizia esclusiva prevale sui fori legali concorrenti.

  • art. 14 del contratto di fideiussione

    «Per qualunque eventuale contenzioso dovesse tra le parti insorgere in relazione al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso»

    La Corte lo interpreta come chiara pattuizione di foro esclusivo, idonea a escludere i fori legali concorrenti.

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005

    Richiamato per sostenere la vessatorietà della clausola di foro diverso da quello del consumatore; la Corte osserva che il foro del consumatore è sì esclusivo, ma la doglianza era inammissibile per difetto di allegazione sufficiente sulla qualità di consumatore.

  • art. 36 d.lgs. 206/2005

    Richiamato in tema di nullità delle clausole vessatorie nei contratti del consumatore.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per contestare la mancata specifica approvazione della clausola derogatoria; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in tema di rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile; la Corte ribadisce che esso deve emergere in modo chiaro sulla base dei documenti acquisiti e non può essere presunto in assenza di adeguata allegazione.

  • art. 50 c.p.c.

    Usato per fissare il termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'indicazione del soggetto notificante non determina nullità della notificazione quando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia comunque certa l'identità della parte che intende proporre l'atto e il vizio non impedisca il raggiungimento dello scopo della notificazione.
  • La clausola che attribuisce "competenza esclusiva" a un determinato foro ha l'effetto di sottrarre la controversia ai fori legali concorrenti; chi la invoca per eccepire l'incompetenza non deve contestare singolarmente tutti i fori alternativi previsti dalla legge.
  • Per contestare l'applicabilità del foro del consumatore è necessario allegare in modo specifico elementi idonei a dimostrare sia la natura consumeristica del rapporto sia la qualità di consumatore della parte; una deduzione generica non consente alla Corte di valutare la deroga alla competenza.
  • Nei contratti del consumatore, la clausola che deroga al foro legale può essere scrutinata in termini di vessatorietà e di approvazione specifica, ma la relativa doglianza deve essere sorretta da allegazioni puntuali sulla struttura del rapporto e sulla pattuizione concreta.
  • Il rilievo dell'incompetenza inderogabile presuppone un quadro documentale chiaro e univoco già emergente dagli atti; in sede di regolamento di competenza non è possibile colmare lacune assertive del ricorso con mere affermazioni apodittiche.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneClausole vessatorie
RamiProcesso civileContrattiConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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