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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06586/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa anche a una cartella di pagamento che assumeva non validamente notificata e, comunque, ormai prescritta con riferimento a un credito tributario riferito all'anno d'imposta 1995. In primo grado il ricorso era stato accolto per prescrizione del credito, con condanna dell'ente alle spese. In appello il contribuente aveva contestato solo la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari, mentre l'agente della riscossione aveva proposto appello incidentale. La CTR ha accolto l'appello incidentale dell'agente, ritenendo definitiva la statuizione sulla notifica della cartella e ritenendo inoltre provati atti interruttivi della prescrizione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità/irregolarità della procura alle liti conferita al difensore dell'agente della riscossione in appello, per asserita mancanza di prova dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva rilasciato la procura speciale; 2) violazione delle norme sulla notificazione e sull'onere della prova, sostenendo che l'agente non avesse provato la riferibilità delle notifiche interruttive al credito controverso; 3) violazione della disciplina sulla notifica postale degli atti impositivi, deducendo l'assenza della comunicazione di avvenuto deposito e l'incompletezza della documentazione relativa alla compiuta giacenza.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova e, comunque, è stato ritenuto infondato: chi conferisce la procura alle liti non ha onere di dimostrare la propria qualità rappresentativa quando il potere deriva da atti soggetti a pubblicità legale, salvo tempestiva contestazione specifica della controparte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché la censura investiva la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; inoltre, secondo il criterio di vicinanza della prova e le presunzioni sulla ricezione della raccomandata, spettava al destinatario dimostrare che le notifiche prodotte non si riferivano al credito per cui era causa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuove, e comunque infondate, le censure relative alla mancata comunicazione di avvenuto deposito e all'irregolarità della compiuta giacenza: per la notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi si applica il servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della L. n. 890/1982; la notifica si perfeziona con il decorso dei dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza/deposito; la mancanza di sottoscrizione dell'addetto postale non incide sulla validità se l'atto è comunque riferibile all'ufficio postale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente soccombente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra violazione di legge e contestazione della valutazione probatoria, quest'ultima non deducibile come violazione dell'art. 2697 c.c. se non vi è errata ripartizione dell'onere della prova.

  • artt. 77, 83, 182 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la procura alle liti del difensore dell'agente della riscossione; la Corte ritiene la censura nuova e comunque infondata in assenza di tempestiva specifica contestazione dei poteri rappresentativi.

  • art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità di stare in giudizio dell'agente della riscossione; la Corte osserva che la questione dedotta non corrisponde alla censura effettivamente proposta nel giudizio di merito.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla notificazione degli atti della riscossione e alla prova della loro regolare esecuzione; la Corte ribadisce la disciplina della notifica diretta a mezzo posta e il relativo regime probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo quando il giudice addossa l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato a supporto della contestazione sulla prova delle notifiche; la Corte non ne accoglie la prospettazione, valorizzando le risultanze documentali e la presunzione di conoscenza.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    La Corte precisa che la disciplina dell'avviso di avvenuto deposito e della C.A.D. opera per la notifica ex L. n. 890/1982, ma non per la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi secondo il servizio postale ordinario.

  • art. 14 l. n. 890/1982

    Per la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi non si applica la disciplina speciale della L. n. 890/1982, bensì quella del servizio postale ordinario.

  • art. 49 d.m. 9 aprile 2001, Ministero delle Telecomunicazioni

    Richiamato dal ricorrente sulla regolarità materiale della notifica; la Corte ritiene sufficiente, ai fini della validità, la presenza del timbro postale e dell'annotazione di avviso lasciato, nonostante l'assenza di sottoscrizione.

  • art. 1335 c.c.

    La spedizione e l'arrivo della raccomandata fanno presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per fondare le presunzioni semplici derivanti dalle circostanze della spedizione e della regolarità del servizio postale.

  • art. 153 c.p.c.

    È evocato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionalmente orientata: il contribuente può chiedere rimessione in termini se dimostra di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la controparte che contesti i poteri del soggetto che ha rilasciato la procura al difensore deve farlo in modo tempestivo e specifico; se il potere deriva da atti soggetti a pubblicità legale, non incombe al conferente l'onere di provarne la qualità, essendo sufficiente che il soggetto si sia speso in una veste astrattamente idonea a rappresentare l'ente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se la censura investe invece l'apprezzamento del materiale istruttorio e la valutazione dell'idoneità probatoria degli atti prodotti, si è fuori dal paradigma della violazione di legge e si entra nel terreno del giudizio di fatto.
  • Nella notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi effettuata dall'amministrazione finanziaria, trova applicazione il regime del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della L. n. 890/1982; la notificazione si perfeziona con il decorso del termine di giacenza previsto dal servizio postale, senza necessità della comunicazione di avvenuto deposito propria del diverso rito notificatorio.
  • La prova della notificazione postale può essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento e della documentazione postale idonea a dimostrare la spedizione e la compiuta giacenza; la mancata sottoscrizione dell'addetto postale non è di per sé causa di invalidità quando l'atto sia comunque riferibile all'ufficio postale tramite il timbro e le annotazioni essenziali.
  • La contestazione dell'inesistenza o della non riferibilità degli atti notificati al credito controverso grava, in base al criterio di vicinanza della prova, sul destinatario che neghi l'effettiva riferibilità della documentazione prodotta dall'ente riscossore.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto derivante dall'arrivo della raccomandata è superabile solo se il destinatario dimostri di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione oppure che il plico non conteneva l'atto assunto come spedito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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