Cassazione Civile, Ordinanza n. 31541/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza con cui una Provincia, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/2006, ha ingiunto a una società di continuare e integrare le misure di prevenzione, adottare misure di messa in sicurezza, rimuovere rifiuti e fonti di contaminazione e compiere ulteriori operazioni di bonifica e ripristino ambientale in alcune aree e nelle falde sottostanti. La società ha impugnato l'atto davanti al TAR, che ha respinto il ricorso; il Consiglio di Stato ha confermato. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 99, comma 3, c.p.a., in relazione agli artt. 360, comma 1, e 362 c.p.c. e all'art. 111, comma 8, Cost., sostenendo che la Sezione semplice del Consiglio di Stato si fosse discostata dal principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria, così eccedendo i limiti della giurisdizione. Secondo la ricorrente, il mancato rispetto del principio nomofilattico avrebbe integrato un difetto di potere giurisdizionale, suscettibile di sindacato delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza, anche se fondata sull'assunto di una decisione del Consiglio di Stato difforme dal principio dell'Adunanza plenaria, integrasse al più un error in iudicando o una violazione di legge interna al plesso della giurisdizione amministrativa, non già un vizio inerente alla giurisdizione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost. La Corte ha richiamato la distinzione tra difetto assoluto e relativo di giurisdizione e ha escluso che il mancato rispetto della nomofilachia possa essere convertito in motivo di ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione. È stata inoltre respinta la domanda della Provincia di Pescara ex art. 96, comma 1, c.p.c., per mancata allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
"di provvedere a continuare ed eventualmente integrare le misure di prevenzione..."
norma posta a fondamento dell'ordinanza ambientale impugnata, che consente l'adozione di prescrizioni in tema di prevenzione, messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti e bonifica.
richiamato quale base per le misure di prevenzione e messa in sicurezza richieste dall'autorità provinciale.
"Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso"
la ricorrente lo invoca come norma che vincola la sezione semplice al principio di diritto dell'Adunanza plenaria; la Corte esclude che la sua violazione integri di per sé un vizio di giurisdizione.
richiamato quale norma sul ricorso per cassazione, ma la Corte rileva che la doglianza non rientra nei motivi inerenti alla giurisdizione.
richiamato in relazione al ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
richiamato dalla ricorrente nel quadro del preteso contrasto con la nomofilachia dell'Adunanza plenaria.
art. 111, comma 8, Cost.
limita il ricorso in cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.
invocato dalla ricorrente per sostenere la successione della società incorporante nella responsabilità della incorporata.
la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata è stata respinta perché la parte istante non aveva allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost. è ammissibile solo per errori che attengono all'esistenza, ai limiti esterni o al riparto della giurisdizione; non è utilizzabile per denunciare violazioni di legge, anche qualificate, commesse dal giudice speciale.
- La mancata osservanza, da parte di una sezione semplice, del principio di diritto enunciato dall'Adunanza plenaria integra, al più, un eventuale error in iudicando o in procedendo interno alla giurisdizione amministrativa, non un difetto di giurisdizione sindacabile in cassazione.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre solo quando il giudice speciale crea una norma inesistente o esercita un potere di produzione normativa; non quando compie attività interpretativa, anche se discutibile o erronea.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede l'allegazione di elementi di fatto idonei a consentire, anche in via equitativa, la liquidazione del danno, non essendo sufficiente la mera richiesta risarcitoria.
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