Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I proprietari di due immobili avevano presentato istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 per le somme versate in eccesso negli anni 2014-2016, assumendo di avere applicato per errore la cedolare secca in misura ordinaria anziché agevolata su contratti di locazione a canone concordato. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, avevano proposto ricorso e poi appello, sostenendo che i contratti rientrassero nella disciplina agevolata di cui alla l. 431/1998 e al d.lgs. 23/2011, e che i giudici di merito avessero erroneamente escluso tale qualificazione. Con il primo motivo deducevano violazione delle norme sulla locazione a canone concordato e sulla cedolare secca; con il secondo lamentavano violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione dei contratti, in particolare per aver la CTR valorizzato la mancata corrispondenza tra i testi contrattuali ante e post 2017 e l'assenza di richiami alle clausole tipiche del contratto agevolato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi, con alcuni profili di inammissibilità. Ha osservato che la CTR aveva correttamente applicato la disciplina delle locazioni a canone concordato, richiamando anche la regola del recesso prevista dall'art. 2, comma 5, l. 431/1998, e che i contratti non contenevano un espresso richiamo a tale disciplina, presentando inoltre elementi incompatibili con il modello agevolato, come la durata di quattro anni più quattro e i patti di recesso. Quanto alle censure interpretative, la Cassazione ha ribadito che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sulla volontà contrattuale, salvo violazione dei canoni ermeneutici o motivazione illogica, evenienze non ravvisate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce il fondamento dell'istanza di rimborso delle somme indebitamente versate.
art. 2, commi 3 e 5, L. n. 431/1998
"In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione..."; "Alla prima scadenza del contratto... il contratto è prorogato di diritto per due anni..."
Definisce i contratti di locazione a canone concordato e le speciali regole sul rinnovo e sul recesso del locatore, richiamate come requisiti della fattispecie agevolata.
Consente l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata ai contratti stipulati secondo le disposizioni della L. 431/1998 e per immobili situati in comuni ad alta densità abitativa.
art. 9 d.l. n. 47/2014 conv. in L. n. 80/2014
Richiamato dai ricorrenti quale fonte dell'aliquota agevolata applicabile ai contratti di locazione concordati.
Invocato per censurare l'interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può rivalutare il risultato interpretativo di merito se non per violazione dei canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che alcune censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, in realtà mirano a contestare la valutazione interpretativa di merito.
Norma richiamata per il deposito della memoria in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il contribuente che chiede il rimborso di imposte asseritamente non dovute deve provare i presupposti del proprio diritto, soprattutto quando l'Amministrazione contesti la pretesa.
- Per fruire della cedolare secca agevolata nei contratti di locazione a canone concordato occorre che il contratto sia riconducibile alla disciplina legale prevista dalla L. 431/1998, anche quanto alle clausole caratteristiche del modello agevolato.
- L'interpretazione del contratto è attività di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, non per una diversa lettura degli stessi elementi fattuali.
- La presenza di elementi contrattuali incompatibili con il tipo agevolato, come durata e clausole tipiche del canone libero, può legittimare l'esclusione del beneficio fiscale richiesto.
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