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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20573/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati, dal 2002 al 2009, tra un'azienda sanitaria provinciale e un veterinario per l'esecuzione di progetti sanitari in materia di sorveglianza epidemiologica, profilassi ed eradicazione di malattie animali. Il professionista aveva chiesto in giudizio di accertare l'illegittimità delle forme contrattuali utilizzate, sostenendo che i rapporti fossero in sostanza parasubordinati e che dovesse applicarsi il trattamento economico e normativo dell'A.C.N. veterinari del 23 marzo 2005, con condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive, oltre a domande risarcitorie e di compenso per lavoro eccedente e ferie non godute. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo l'illegittimità dei contratti e l'applicazione dell'A.C.N. 2005 con liquidazione di somme a titolo di differenze retributive. L'azienda sanitaria ha impugnato in cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 15 octies d.lgs. 502/1992 e dell'art. 7 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la legittimità dei contratti solo perché riferiti ad attività ordinarie e avrebbe impropriamente richiamato la disciplina del lavoro a progetto; 2) violazione delle norme sulla collaborazione coordinata e continuativa e degli artt. 13 e 21 A.C.N. 2005, contestando la qualificazione del rapporto come parasubordinato e l'assimilazione ai rapporti convenzionati; 3) violazione della norma transitoria n. 4 dell'A.C.N. 2005, sostenendo che tale clausola si applica solo ai rapporti convenzionali già formalmente instaurati e non ai contratti ex art. 15 octies, sicché non potevano essere riconosciute differenze retributive sulla base del contratto collettivo dei convenzionati.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti del secondo e del terzo motivo, dichiarando inammissibile il primo motivo e inammissibile il secondo per la parte diretta a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla natura del rapporto, ma fondato nella parte in cui censurava l'applicazione dell'A.C.N. 2005. Ha quindi cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda del professionista volta a ottenere il trattamento economico dei medici convenzionati e le differenze retributive calcolate sull'A.C.N. 23 marzo 2005. La Corte ha affermato che i contratti ex art. 15 octies devono essere destinati a progetti finalizzati, specifici e temporanei, rispondenti a esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, e che la norma transitoria n. 4 dell'A.C.N. 2005 non è applicabile a rapporti formalizzati con contratti ex art. 15 octies poi qualificati in fatto come parasubordinati. In alternativa al trattamento collettivo, il lavoratore avrebbe potuto eventualmente agire per risarcimento del danno o per arricchimento senza causa, ma tali domande o erano già state rigettate o non erano state proposte.

Norme richiamate

  • art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992

    Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono [...] assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso [...] di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista

    Consente incarichi a termine solo per progetti specifici e non sostitutivi dell'attività ordinaria, con oggetto determinato, esigenze temporanee e impossibilità per l'ente di farvi fronte con personale in servizio.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001

    Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali [...] ad esperti di provata competenza

    Richiede presupposti stringenti: esigenza non fronteggiabile internamente, oggetto riferito a obiettivi/progetti specifici, temporaneità, elevata qualificazione e determinazione preventiva di durata, luogo, oggetto e compenso.

  • art. 409 c.p.c., n. 3

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come parasubordinato; la censura è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a sovvertire l'accertamento di fatto.

  • art. 2222 c.c.

    È stato escluso che, nel caso concreto, potesse fondare il diritto del professionista ad applicare il contratto collettivo dei convenzionati; il rapporto è stato ritenuto di lavoro autonomo/parasubordinato ma ciò non consente l'estensione automatica dell'A.C.N. a rapporti non formalmente convenzionali.

  • artt. 13 e 21 A.C.N. medici veterinari 2005

    Riguardano il rapporto di lavoro autonomo convenzionato dei medici veterinari già inseriti nel sistema convenzionale; non si applicano ai contratti ex art. 15 octies formalizzati per progetti finalizzati.

  • norma transitoria n. 4 A.C.N. medici veterinari 2005

    I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo svolgimento di attività specialistica ambulatoriale o delle altre aree professionali, in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo, devono essere conformi a quanto disposto dall’art. 2-nonies della Legge 26.05.2004 n.138

    Opera sui rapporti convenzionali a tempo determinato già formalmente instaurati e non sui contratti ex art. 15 octies; non può essere usata per imporre l'A.C.N. a rapporti che non rientrano nella convenzione tipizzata.

  • art. 2-nonies L. n. 138/2004

    Richiamato dalla norma transitoria dell'A.C.N. come parametro di conformità dei rapporti convenzionali preesistenti.

  • art. 2126 c.c.

    La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione

    Non è applicabile al di fuori dei casi di rapporto di lavoro subordinato; non può essere invocato per ottenere automaticamente la retribuzione del contratto collettivo in un rapporto autonomo o parasubordinato con la P.A.

  • art. 2041 c.c.

    È il possibile rimedio residuale, ove ne ricorrano i presupposti, per il soggetto che abbia prestato attività senza poter ottenere il trattamento collettivo; nel caso concreto non era stata proposta domanda di arricchimento.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Cassazione di decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • I contratti a tempo determinato ex art. 15 octies d.lgs. 502/1992 sono legittimi solo se funzionali ad un progetto specifico, temporaneo e non sostitutivo dell'attività ordinaria; la mera esistenza di un progetto non basta se in concreto l'incarico serve a colmare carenze strutturali dell'ente.
  • La temporaneità richiesta per gli incarichi sanitari conferiti a professionisti esterni presuppone la straordinarietà e contingenza dell'esigenza organizzativa; se la situazione è stabile o reiterata, viene meno il presupposto giustificativo del ricorso al contratto a termine.
  • La norma transitoria di un accordo collettivo per personale convenzionato si applica soltanto ai rapporti che rientrano nel suo campo di applicazione formale e tipizzato; non può essere estesa, in via sostanziale, a rapporti instaurati con un diverso titolo contrattuale.
  • Quando un rapporto con la P.A. è stato formalizzato con una specifica procedura per incarichi o convenzioni, il trattamento economico non può essere ricostruito per analogia sulla base di un diverso contratto collettivo solo perché la prestazione concreta abbia contenuti simili.
  • In presenza di un rapporto autonomo o parasubordinato irregolare con la P.A., la tutela economica non può automaticamente consistere nelle differenze retributive previste per i convenzionati; il rimedio eventualmente esperibile è, se del caso, il risarcimento del danno o l'azione di arricchimento senza causa.
  • La qualificazione in fatto del rapporto come parasubordinato è accertamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente e fondato su elementi quali coordinamento, continuità, orario, potere conformativo e controllo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

Testo integrale

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