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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00821/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 per euro 695.819,15, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte e la prescrizione dei crediti azionati. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso, poi l'appello era stato rigettato dalla CTR. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: con il primo ha denunciato violazione dei principi di equità, uguaglianza, ragionevolezza e giustizia sostanziale, nonché degli artt. 2948 n. 4, 2946 e 2953 c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 23 Cost., agli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, contestando il regime della prescrizione dei crediti erariali e della riscossione; con il secondo ha riproposto una censura analoga sulla prescrizione quinquennale delle somme dovute per sanzioni e interessi. La Corte ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto la regolare notifica delle cartelle nel 2006 e delle intimazioni di pagamento nel 2011, senza impugnazione di tali atti, e che il ricorso attuale poteva dunque investire solo vizi del preavviso di iscrizione ipotecaria, non dedotti. Poiché i motivi non colpivano specificamente questa ratio decidendi, sono stati dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fondasse su una ratio decisiva non specificamente censurata: la regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, non impugnate, con conseguente possibilità di far valere nel presente giudizio soltanto eventuali vizi del preavviso di iscrizione ipotecaria. Le doglianze sulla prescrizione, pur formulate in termini di violazione di legge, non si confrontavano con tale accertamento in fatto e quindi non aggredivano la base logica della decisione impugnata. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come base del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato dal contribuente

  • art. 139 c.p.c.

    indicato dalla CTR come modalità di notifica delle cartelle mediante consegna al portiere e successive formalità

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato quale norma applicata per la notifica delle intimazioni di pagamento

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale

  • art. 2946 c.c.

    invocato dal ricorrente in tema di prescrizione ordinaria

  • art. 2953 c.c.

    invocato dal ricorrente per il regime prescrizionale dei crediti

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente nei principi di equità e giustizia sostanziale

  • art. 3 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione a uguaglianza e ragionevolezza

  • art. 23 Cost.

    richiamato dal ricorrente in tema di prestazioni patrimoniali imposte

  • artt. 25 e 26 d.P.R. n. 600/1973

    richiamati dal ricorrente in relazione alla riscossione dei crediti erariali

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla prescrizione delle sanzioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito accerta la regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, non impugnate, il giudizio successivo sul preavviso di iscrizione ipotecaria può riguardare solo i vizi propri di quest'ultimo atto.
  • La deduzione della prescrizione del credito è irrilevante se non viene attaccato l'accertamento fattuale decisivo relativo alla tempestività degli atti interruttivi o alla mancata impugnazione degli atti presupposti.
  • La semplice riproposizione di questioni di diritto sulla durata della prescrizione non è sufficiente se la decisione impugnata si fonda, in via assorbente, su un diverso presupposto fattuale non censurato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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